Nel calcolo dell’indennità di maternità dell’assistente di volo va compresa anche l’intera indennità di volo
Nota a Cass. 11 maggio 2018, n. 11414
Annarita Lardaro
Il legislatore, stabilendo che la retribuzione di riferimento, agli effetti della determinazione della misura dell’indennità di maternità, deve essere quella «media globale giornaliera del periodo quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità», intende realizzare una particolare tutela economica della lavoratrice in maternità; la normativa deve, pertanto, essere interpretata nel senso di individuare il criterio del maggior mantenimento possibile del livello retributivo raggiunto ed immediatamente precedente al congedo(v. anche Corte Cost. n. 271/1999 e n. 132/1991, nonché le Direttive UE n. 86/613/CE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE).
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 maggio 2018, n. 11414, che richiama un precedente della stessa Corte (n. 8469/2003).
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava la determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta ad una lavoratrice (assistente di volo) ed in particolare l’incidenza per intero o al 50% della voce retributiva cd. “indennità di volo”.
La Cassazione, nella pronuncia in esame, ha concluso nel senso dell’inclusione, per intero, dell’indennità di volo nella base di computo dell’indennità di maternità, (quale indennità che presenta una disciplina autonoma anche con riguardo al livello del trattamento economico garantito),considerato che l’art. 23,D.LGS. n.151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) si limita a richiamare, ai fini della determinazione della retribuzione parametro, gli “stessi elementi” utilizzati per la quantificazione della indennità di malattia, ma nulla dice in ordine alla misura di detti elementi.
Pertanto, sulla scorta delle suddette motivazioni, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’INAIL.