Il diritto all’indennità di accompagnamento è accordato solo quando si accertino condizioni più gravi della mera difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana.
Nota a Cass., ord., 6 aprile 2018, n. 8557
Francesca Albiniano
Ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili(ex L. n. 18 del 1980, art. 1), sulla base di quanto rilevato dalla Corte di Cassazione (ord., 6 aprile 2018, n. 8557), in linea con l’indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità(v. per tutte, Cass. n. 6091/2014 e Cass. n. 26092/ 2010), devono sussistere alternativamente i seguenti requisiti: 1) l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; 2) oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
Le suddette caratteristiche, inoltre:
a) sono “diverse e più rigorose della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”;
b) devono essere “attuali e non meramente ipotetici”; non rilevando, infatti, contesti episodici;
c) devono avere una inerenza costante e verificabile al soggetto affetto dall’inabilità;
d) non devono riguardare “una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano”, né comportare una necessità di assistenza correlata a “patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana” (cfr., Cass. n. 7273/2011) e Cass. n. 12521/2009).
Questi tipi alternativi di inabilità sono richiesti, come chiarisce il Collegio, “anche in ragione della peculiare funzione dell’indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale” (v. Cass. n. 28705/2011).
Ai sensi dell’art.1, L. n. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato…”.
In base poi al DM. n.719000/1990 (art.2, co.1, lett. a)):“nel caso di domande intese ad ottenere l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, il certificato medico, oltre ad esprimere, con chiarezza e precisione, la diagnosi della malattia invalidante deve anche contenere la dicitura “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.