Il mediatore immobiliare, pur se chiamato ad attività di stima, non opera valutazioni necessariamente coincidenti con quelle del geometra, con la conseguenza che non deve versare i contributi alla Cassa di previdenza dei geometri.
Nota a Cass. 3 luglio 2018, n. 17360
Mariapaola Boni
Lo svolgimento dell’attività mediatoria nel settore immobiliare costituisce espressione di una specificità professionale non confondibile con quella puramente tecnica del geometra. Si tratta, infatti, di una posizione munita di spiccata autonomia, il cui esercizio,sebbene siano possibili talune sovrapposizioni, “non trasmoda nell’esercizio dell’attività di geometra e resta connotato da tratti caratterizzanti ed unificanti, costituiti dal fine di condurre parti tra loro estranee alla conclusione di un affare”. Ciò, nel quadro del regime proprio di tale attività comportante l’iscrizione ad un apposito Ruolo (art. 1, L. n. 39/1989), con efficacia abilitante all’esercizio dell’attività (art. 3), condizionante rispetto al diritto alle provvigioni (art. 6), e completato, di norma, dalla copertura previdenziale nell’ambito della c.d. Gestione Commercianti (Cass. n. 8477/2007).
Il principio è statuito dalla Corte di Cassazione (3 luglio 2018, n. 17360), secondo cui la valutazione dell’attività mediatoria nel suo complesso, e non attraverso l’estrapolazione di singoli profili, non consente di riportare la stessa alla diversa professionalità propria del geometra con conseguente esclusione dell’obbligo di contribuzione alla Cassa di previdenza dei geometri. (si rileva, peraltro, che Cass.16 giugno 2018, n. 15643, ha ritenuto computabili nell’anzianità contributiva dei geometri anche gli anni coperti non integralmente da contributi (al pari di quanto stabilito per la previdenza forense), ritenendo che concorrono a realizzare l’anzianità contributiva di trenta anni, utile per conseguire la pensione di vecchiaia, anche gli anni coperti non integralmente da versamenti contributivi).
Il distinto tratto professionale rispetto alle funzioni del geometra, configurato dall’attività di mediazione, emerge dalla circostanza che chi opera al fine di “reperire coloro che siano interessati alla conclusione di determinati affari, curando altresì ogni assistenza propria ed utile”, manifesta una professionalità autonoma. Nel senso che, anche se il mediatore è chiamato ad attività di stima, queste valutazioni non necessariamente coincidono con quelle del geometra, perseguendo scopi differenti, finalizzati, alla concreta conclusione di affari e non alla determinazione assoluta di valori di estimo (peraltro, la suddetta stima può risentire di fattori diversi, determinati da strategie commerciali o da esigenze del cliente; fattori che esprimono una “specificità professionale non confondibile con quella puramente tecnica del geometra”).
“Può ancora essere che, nel mirare alla conclusione dell’affare, ci si spinga a consigli su profili tecnici, come quelli catastali o urbanistici, ma se anche ciò avvenga, si tratta pur sempre di aspetti marginali, che, qualora non giungano fino alla cura diretta di pratiche in tal senso, appartengono al completo dispiegarsi della diversa professionalità del mediatore, finalizzata al buon fine dell’affare. E non a caso l’art. 3, co. 1, della L. n.39/1989 afferma che l’iscrizione nel Ruolo abilita allo svolgimento della mediazione, nonché ad ogni “attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare”.