Il dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, accusa l’azienda di essere in malafede non travalica il proprio diritto di difesa.

Nota a Cass. 22 giugno 2018, n. 16590

Annarita Lardaro

Il licenziamento per giusta causa è illegittimo se è intimato nei confronti di un lavoratore che, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, anche nell’ambito del procedimento disciplinare, rivolge espressioni ingiuriose ai propri dirigenti. Per la legittimità di tale licenziamento occorre, infatti, che la condotta tenuta non sconfini in inadempimenti contrattuali oppure azioni delittuose.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 22 giugno 2018, n. 16590, riformando quanto deciso dalla Corte d’Appello di Roma che aveva, di contro, ritenuto legittimo il recesso.

Nel caso di specie, una società aveva contestato un’assenza ingiustificata ad un proprio dirigente, invitandolo a rendere i chiarimenti opportuni in merito. Il lavoratore, con una lettera di giustificazione, formulava accuse e rivolgeva espressioni a contenuto offensivo ai propri superiori. Alla luce di tale condotta, il datore di lavoro, dapprima avanzava un’ulteriore lettera di contestazioni, alla quale seguiva la richiesta del dirigente di essere sentito; poi, a fronte dell’indisponibilità dell’interessato ad un ulteriore confronto, disponeva il recesso per giusta causa.

La Cassazione ha motivato il proprio provvedimento ribadendo, innanzitutto, che l’esercizio di difesa rientra nei diritti costituzionalmente garantiti, di cui all’art. 24 della Costituzione, il quale operaanche in sede di procedimento disciplinare ex art. 7 della L. n. 300/1970.

Tale diritto, continua la Corte, non è affatto condizionato dai requisiti di verità, continenza e pertinenza, attinenti, invece, all’esercizio del diverso diritto di cronaca.

Inoltre, per la sentenza, il tenore della missiva di giustificazioni deve essere valutato, in sede interpretativa, alla luce della dichiarata finalità difensiva, essendo il lavoratore legittimato ad esprimersi mediante un giudizio su cose o persone, opinione che, in quanto tale, non può essere rigorosamente valutata in termini di verità ed obiettività (sul diritto di difesa del lavoratore si v. anche, in questo sito, F. BELMONTE,“Licenziamento disciplinare e diritto di difesa tramite audizione personale”, nota a Cass. n. 26759/2017).

La legittimità della difesa viene, comunque, meno quando questa sconfina in inadempimenti contrattuali oppure in azioni delittuose, non concretizzatesi nel caso di specie,da cui dunque l’accoglimento del ricorso presentato dal dirigente.

Licenziamento disciplinare e diritto di difesa
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