L’indennità di buonuscita liquidata al dipendente (pubblico) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro è soggetta a tassazione ordinaria (anziché a tassazione separata) limitatamente alla quota della indennità riferibile al periodo riscattato con contributi versati volontariamente dal solo lavoratore.
Nota a Cass. 22 giugno 2018, n. 16560
Marialuisa De Vita
“Ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente dal riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 giugno 2018, n. 16560.
Con il provvedimento in commento la Corte torna a pronunciarsi su una fattispecie di notevole interesse pratico: la determinazione della base imponibile IRPEF dell’indennità di buonuscita erogata ad un dipendente pubblico cessato dal servizio.
Nello specifico, la vicenda trae origine da un ricorso presentato da un ufficiale dell’Aeronautica militare avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi a seguito dell’istanza di rimborso della maggiore ritenuta IRPEF operata dall’INPDAP – quale sostituto d’imposta –sulla quota della indennità di buonuscita riferibile ai contributi versati volontariamente dal solo lavoratore ai fini del riscatto di alcuni periodi di servizio.
La Commissione tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Puglia – in riforma della sentenza appellata – condivideva la determinazione dell’imposta proposta dal contribuente, riconoscendo, quindi, la detraibilità dalla base imponibile IRPEF anche della quota dell’indennità riferibile ai contributi versati esclusivamente dal lavoratore.
La Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate – ribadisce, in linea con altri suoi precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 437/2017; Cass. n. 26247/2016; Cass. 8403/2013; Cass. n.10584/1997), l’inapplicabilità al caso de quo della suddetta detrazione e, conseguentemente, l’assoggettabilità a tassazione ordinaria della quota di buonuscita erogata all’ex dipendente riferibile a contributi interamente versati dal solo lavoratore per il riconoscimento di anzianità convenzionali ammesse a riscatto.
La detrazione – precisa la Suprema Corte – si applica unicamente alle indennità costituite con il concorso contributivo “congiunto”del dipendente e dell’ente datore di lavoro,in applicazione del principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 giugno 1986, n. 178.
Secondo l’orientamento consolidato dei giudici di legittimità (Cass. n.8403/2013; Cass. n. 26247/2016), il legislatore, infatti,nulla ha disposto in ordine alla detraibilità degli oneri contributivi versati “esclusivamente”dal lavoratore subordinato onde poter maturare il diritto di riscatto delle anzianità convenzionali.
La norma di riferimento è l’art. 17 TUIR, ora art. 19, co. 2-bis TUIR (come modificato dall’art. 4, co. 3-ter del D.L. n. 70/1988, convertito in L. n. 154/1988) che testualmente dispone: “l’ammontare netto delle indennità (equipollenti al trattamento di fine rapporto comunque denominate – ndr), alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza”.
Da tale norma deriva che presupposto per la fruizione del regime fiscale più favorevole della tassazione separata è la corresponsione al dipendente di una buonuscita derivante da una contribuzione il cui onere economico sia sopportato tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore (Cass. n. 10584/1997).Nel caso di specie, come anticipato, l’onere contributivo relativo al periodo di riscatto è stato, invece, sopportato esclusivamente dal lavoratore.
In definitiva, per la Cassazione il periodo di riscatto – corrispondente agli anni e ai mesi che il dipendente decide volontariamente di aggiungere al periodo di servizio, versando quote contributive per rendere tali annualità, altrimenti non valutabili, utili ai fini del calcolo della buonuscita – deve essere tassato per intero non essendo correlato ad un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro.
Il maggior onere contributivo trova il suo corrispettivo nel beneficio che il dipendente riceve ottenendo la valutazione di periodi altrimenti non valutabili.