È illegittimo il trasferimento disposto in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive o avente natura discriminatoria.
Nota a Trib. Roma 13 febbraio 2018 e a Trib. Vicenza 1 marzo 2018
Giuseppe Catanzaro
Due recenti sentenze di merito, rese rispettivamente dai Tribunali di Roma e Vicenza, hanno approfondito alcuni aspetti peculiari in materia di trasferimento, accogliendo i ricorsi promossi dai lavoratori avverso i provvedimenti datoriali.
La disciplina del trasferimento è dettata dall’art. 2103 c.c., il quale subordina lo spostamento del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra al ricorrere di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La sussistenza delle richiamate ragioni poste alla base del trasferimento dovrà essere provata in giudizio dal datore di lavoro.
Importanza centrale ai fini della legittimità del trasferimento è rivestita dalla nozione di “unità produttiva”, atteso che nelle ipotesi in cui non vi sia il passaggio da un’unità produttiva ad un’altra, non viene integrata la fattispecie di trasferimento.
In ordine alla nozione di unità produttiva, il Tribunale di Roma ha avuto modo di sottolineare come questa debba essere intesa come articolazione aziendale dotata di autonomia e indipendenza tecnica e amministrativa, tale per cui in essa si esaurisca un intero ciclo dell’attività produttiva aziendale. E, nel caso di specie, la mancanza di autonomia tra le due unità produttive interessate al trasferimento non è stata provata dalla parte datoriale.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Vicenza, invece, pur ricorrendo le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 c.c., il trasferimento si caratterizzava per avere carattere discriminatorio, in quanto la scelta della lavoratrice da trasferire aveva avuto luogo in assenza di qualsiasi ragione di carattere oggettivo e verificabile, colpendo l’unica dipendente madre di un figlio minore e rientrata in azienda pochi mesi dopo il periodo di congedo.