Il lavoratore adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute può chiedere al Giudice l’emanazione di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Nota a Trib. Terni, ord., 9 luglio 2018, n. 2823
Annarita Lardaro
Il lavoratore che sia stato adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute può adire le vie giudiziarie al fine di ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo di svolgere attività che non arrechino pregiudizio alla sua salute; infatti, il diritto alla salute del lavoratore, così come tutelato dall’art. 32 della Costituzione, si configura come un diritto soggettivo perfetto, direttamente tutelabile in giudizio e tale, quindi, da prevalere sull’interesse dell’azienda (pur meritevole di tutela) di avvalersi della prestazione del dipendente per propri fini organizzativi.
È quanto ha statuito il Tribunale di Terni con l’ordinanza n. 2823 del 9 luglio scorso, chiamato a pronunciarsi su un ricorso cautelare d’urgenza promosso ai sensi degli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.
Il caso riguardava una lavoratrice adibita alle mansioni di ausiliario del traffico dalla Terni Reti s.r.l. (società interamente partecipata dal Comune di Terni per il quale si occupa di gestire alcuni servizi pubblici essenziali, tra cui la mobilità).
Dalle visite mediche di idoneità alla mansione la dipendente era, però, risultata idonea con limitazioni, ed alla società era stato prescritto di non assegnarla ad attività che comportassero la stazione eretta prolungata. In prima battuta, la società, correttamente applicando il disposto medico, aveva esonerato la lavoratrice dalle funzioni vietate, ma, pochi mesi dopo le era stato affidato l’incarico di ausiliario del traffico, in spregio alle risultanze mediche.
La lavoratrice aveva, quindi, deciso di adire le vie giudiziarie chiedendo la tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Come noto, tale disposizione rappresenta una particolare norma a chiusura del sistema dei provvedimenti di urgenza, stabilendo che “… chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Si tratta, come si vede, di una tutela, particolarmente efficace in quanto produttiva di effetti anticipatori rispetto ad una futura sentenza di condanna a cognizione piena, per accedere alla quale è necessario che sussistano, oltre alla mancanza di provvedimenti cautelari specifici o determinati:
– il fumus boni iuris, ossia la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all’eventuale fondatezza della pretesa, risolventesi nella comparazione tra attendibilità della prospettazione svolta dalle parti in conflitto;
– il periculum in mora, ovvero il pericolo di un danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dei normali tempi processuali.
In altri termini, i presupposti necessari per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza sono i seguenti:
– l’esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria, minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile;
– il fondato motivo di temere l’insoddisfazione del diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.