Il servizio di mensa scolastica non è un servizio pubblico essenziale e, pertanto, non rientra nel campo d’applicazione delle regole e delle procedure per l’esercizio del diritto di sciopero normate dalla L. n. 146/1990.
TAR Friuli Venezia Giulia 28 novembre 2017, n. 366
Eugenio Erario Boccafurni
Il Prefetto di Trieste, ritenendo che il servizio di refezione scolastica negli asili nido e nelle scuole d’infanzia rientri nel novero di quelli “pubblici essenziali” (la cui elencazione esemplificativa è contenuta al secondo co. dell’art. 1, L. n.146/1990), come anche a più riprese sostenuto dalla Commissione di Garanzia Scioperi nelle sue delibere, ha adottato un’ordinanza volta alla precettazione del personale necessario a garantire le prestazioni minime indispensabili in concomitanza di uno sciopero degli addetti mensa operanti nel territorio comunale di competenza.
Avverso la predetta ordinanza di precettazione prefettizia, le sigle sindacali interessate hanno adito il TAR al fine di ottenerne l’annullamento.
A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti hanno contestato un eccesso di potere dell’amministrazione procedente, tanto in riferimento all’an – ovvero all’esclusione del servizio mensa scolastico dal campo applicativo della normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali – quanto in relazione al quomodo del potere in concreto esercitato.
La Commissione di Garanzia Scioperi si è espressa a più riprese, negli anni, sostenendo la natura strumentale del servizio di refezione scolastica svolto a favore degli asili nido, scuole materne ed elementari, in quanto volto proprio ad assicurare quella “continuità” nel servizio essenziale dell’istruzione di questi peculiari luoghi di apprendimento (in tal senso le delibere della Commissione di Garanzia n.32516/2008, n.798/2012, n.2376/2012, n.2139/2012, n.948/2014, n.495/2014, n.661/2015).
E così, il nesso di strumentalità intercorrente tra la refezione e la continuità dell’istruzione scolastica sarebbe rinvenibile nel fatto che, in caso di sciopero degli addetti al servizio mensa, la scuola non potrebbe altrimenti assicurare la corretta alimentazione dei piccoli affidati alle sue cure e dunque sarebbe costretta ad una riduzione dell’orario scolastico, con conseguente chiusura anticipata.
In altri termini, la Commissione ha ritenuto, in funzione della delicatezza dei soggetti coinvolti, ovvero bambini non autosufficienti che hanno bisogno di un pasto completo nutrizionalmente equilibrato e di luoghi adibiti esclusivamente alla fruizione del pasto (il pasto portato da casa e consumato in aula è foriero di problematiche igieniche non di poco conto), sussistente il nesso di strumentalità.
Quest’ultimo approdo interpretativo appare confermato da alcune corti merito (Trib. Lav. Milano n.1700/2015) e, seppur incidenter tantum, da una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n.5589/2012).
Ed infatti, secondo quest’ultima pronuncia amministrativa “la refezione scolastica attualmente assume le caratteristiche di servizio essenziale pur strumentale all’attività scolastica, in quanto funzionale a garantire l’attività didattica nelle forme di impegno temporale attualmente vigenti”.
Tuttavia, sulla medesima questione di diritto si registra un orientamento giurisprudenziale di merito di segno contrario ai precedenti richiamati (riferimento alle sentenze rese dal Trib. Roma, Sez. lav., 20 luglio 2016 e App. Torino, Sez. I civile, 21 giugno 2016, n. 1049).
Nel caso di specie, il TAR Friuli Venezia Giulia non ha inteso dar seguito ai richiamati orientamenti giurisprudenziali adesivi rispetto alle delibere dalla Commissione, negando così la natura strumentale del servizio oggetto di discussione, giacché l’art. 1, co. 2, lett. d), L. n. 146/1990, “non accenna in alcun punto al servizio mensa” e comunque si è rilevato come “il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento, a domanda individuale, non obbligatorio né nella sua istituzione, né nella sua fruizione”.
Ciò posto, il TAR ha annullato l’ordinanza prefettizia in quanto viziata da eccesso di potere: il servizio di refezione scolastica non rientra tra quelli assoggettabili al potere di precettazione di cui all’art. 8 della L. n. 146/1990.
In conclusione, la sentenza in commento, al pari delle corti di merito richiamate, sembra non aver tenuto in considerazione quella necessaria e particolare autonomia discrezionale di cui godono tutte le autorità amministrative indipendenti come la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sugli Scioperi nei Servizi pubblici Essenziali.