In base al principio della conservazione del contratto, previsto dall’art. 1367 c.c., deve essere preferita, nel dubbio, l’interpretazione contrattuale che produca effetti utili rispetto a quella che non produca alcuna utilità, a meno che non sia chiaro che le parti non intendono conservare gli effetti del negozio. Si tratta di una regola che ha valore residuale, poiché opera solo se non risultano utilizzabili i criteri interpretativi soggettivi (v. artt. 1362,1363, 1364 e 1365 c.c.) e “solo quando il senso del contratto e della clausola sia rimasto oscuro e permangano dubbi, che non sia stato possibile dissipare a seguito dell’indagine interpretativa condotta secondo le altre regole fondamentali legali e razionali” che contemplano, accanto alla ricostruzione della volontà delle parti, il loro comportamento complessivo. Così, Cass.11 giugno 2018, n. 15097; v. anche Cass. n. 16549/2005, relativa all’interpretazione di disposizioni di ccnl.

G. C.

Conservazione del contratto
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