Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Nota a Cass. 27 giugno 2018, n. 16945

Rossella Rossi

Il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale, come disciplinato, prima dall’art. 4, D.LGS. n. 61/2000, in attuazione della Direttiva 97/81/CE, ed oggi dall’art. 4, D.LGS. n. 81/2015, comporta che “il lavoratore in regime di part-time non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, da individuare esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi” richiamati (nella passata regolamentazione, dall’art.1, co.3, D.LGS. n. 61/2000), nella vigente disciplina, dall’art. 51, D.LGS. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”).

Tale principio, che dà seguito all’indirizzo consolidato di legittimità, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (27 giugno 2018, n. 16945), relativamente al caso di un dipendente a tempo parziale turnista, in comparazione con un lavoratore a tempo pieno, pure turnista, in riferimento all’applicazione (prevista dall’art. 24, co. 5, ccnl, per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori) del divisore 170 (per i turnisti) soltanto per le voci di straordinario e di altre indennità’ variabili e non anche per le retributive fondamentali (fisse), come invece avveniva per i lavoratori a tempo parziale cui era applicato per tutte le voci, con evidente violazione del principio di non discriminazione (v., da ultimo, Cass. n.  28097/2017 e Cass. n. 20843/2015).

L’art. 7, D.LGS. n. 81/2015, stabilisce, infatti, che:

“1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.

2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro”.

Parità di trattamento del lavoratore a tempo parziale
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