Il datore di lavoro non può decidere arbitrariamente con quali sindacati avviare le trattative.

Nota a Trib. Roma 6 maggio 2018, n. 42516

Osvaldo Landolfi

È antisindacale la condotta del datore di lavoro volta ad escludere un sindacato delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo aziendale.

È quanto affermato dal Tribunale di Roma (6 maggio 2018, n. 42516) in accoglimento del ricorso presentato dall’OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) contro una società di trasporto ferroviario, responsabile di aver impedito l’effettivo esercizio dell’attività sindacale escludendo, il sindacato ricorrente dal tavolo delle trattative in corso con le altre OO.SS. per il rinnovo del contratto collettivo aziendale.

Nello specifico, l’azienda aveva subordinato la partecipazione del sindacato O.R.S.A, alle trattative per il rinnovo del contratto aziendale, alla sottoscrizione del precedente accordo scaduto del 2011 e, dato il rifiuto del sindacato a procedere in tal senso, la società aveva avviato il tavolo di confronto unicamente con le organizzazioni firmatarie del contratto aziendale ormai scaduto, sostenendo che gli incontri con queste ultime erano solo propedeutici alla definizione di uno schema di contratto che, successivamente sarebbe stato approvato dopo l’apertura di un confronto con tutte le sigle sindacali, ivi compresa l’O.R.S.A.

Ciò, anche sul presupposto che, secondo il Testo Unico della rappresentanza sottoscritto il 10 gennaio 2014 e rinnovato con Accordo Interconfederale 4 luglio 2017, il nuovo contratto aziendale avrebbe spiegato i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori della società compresi, pertanto, gli iscritti ad OR.S.A. ferrovie – terzo sindacato per numero di iscritti nel settore (dopo Filt Cgil e Fit-Cisl).

Il Tribunale, tuttavia, non ha accolto tali considerazioni ed ha appurato la sussistenza di una  condotta antisindacale da parte dell’azienda ferroviaria per l’arbitraria esclusione delle delegazioni O.R.S.A dalle trattative in corso per il rinnovo del contratto collettivo aziendale, condannando la società ad aprire un tavolo di confronto con tale sigla sindacale.

Condotta antisindacale e rifiuto di trattare
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