Il potere della Cassa di Previdenza di sanzionare l’omesso versamento dei contributi obbligatori si prescrive in cinque anni.
Nota a Cass. 2 luglio 2018, n. 17258
Valerio Di Bello
La sanzione pecuniaria comminata (dall’art. 17, co.4, primo periodo, L. n. 576/1980) per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa.
È questo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (v., fra le tante, anche Cass. n.18130/2010 e n. 13545/2008), che non è venuto meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa (ai sensi del D.LGS. 30 giugno 1994, n. 509).
Pertanto, il potere della Cassa forense di sanzionare l’omesso versamento dei contributi obbligatori è soggetto alla prescrizione quinquennale (stabilita, in via generale, per le sanzioni amministrative, dalla L. n. 689/1981), decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale di cui all’art. 19, co.1, L. n. 576/1980 (abrogata in parte de qua dall’art. 3, co. 9, L. n. 335/1995; v. Cass. n. 14779/2008; n. 13545/2008, cit. e n. 20343/2006).
Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte di Cassazione 2 luglio 2018, n. 17258, la quale precisa, inoltre, che la disciplina delle sanzioni irrogate dalla Cassa risulta conforme, quanto alla durata del termine prescrizionale (quinquennale) ed a quella dei contributi, al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; e che il minor termine prescrizionale non è tale da compromettere le esigenze di tutela previdenziale degli iscritti alla Cassa e di solidarietà tra gli stessi, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, “l’incongruità del termine di prescrizione può ammettersi, ed è rilevante, solo quando esso sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto” (v. C. cost. n. 1021/1988).