Il compenso dei medici che si formano deve essere equo.
Nota a Cass. SU. 31 luglio 2018, n. 20348
Gennaro Ilias Vigliotti
I medici specializzandi hanno diritto ad una «remunerazione adeguata». Lo affermano le SU della Corte di Cassazione (31 luglio 2018, n. 20348) sulla base della sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia della Unione Europea riguardante i medici che si formarono come specialisti.
Tale decisione ha interpretato le disposizioni dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), dell’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, affermando, in sintesi che: a) “qualsiasi formazione.., come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto”; b) tale obbligo “non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76”; c) “una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione…dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”.
Nello specifico, i giudici hanno cassato App. Palermo n.1342/2012, affermando che la Corte di merito, secondo la quale il risarcimento spettante ai medici (P, A e G) iscritti al corso di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983 doveva comprendere integralmente tale periodo, non aveva rispettato il diritto della Unione Europea, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia. Le S.U., invece, hanno ritenuto sussistente in capo ai predetti specializzandi il diritto al risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva «a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Con la conseguenza che il risarcimento (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) va commisurato “non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento”.