Circa la questione (posta dalla Confcommercio Lombardia con nota PEC del 12 settembre 2017) se “tutti i liberi professionisti dotati di Partita IVA, a prescindere dalla titolarità o meno di una impresa, possono partecipare alle reti di impresa”, il Ministero dello sviluppo economico (Circ. 30 luglio 2018, n. 3707/C) ha risposto con due considerazioni:
1) anzitutto, la disciplina contenuta nella L. 22 maggio 2017, n. 81 si riferisce in maniera inequivoca ai rapporti di lavoro autonomo “di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile” (art. 1, co.1). Mentre, l’art. 1, co. 2, precisa che «Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile»;
2) in secondo luogo, “ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita”, è riconosciuta, allo scopo di “consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati”, la possibilità “di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste” (di cui all’art. 3, co. 4-ter ss., D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv., con mod., dalla L. 9 aprile 2009, n. 33), “con accesso alle relative provvidenze in materia”.. (art. 12, co. 3, lett. a), L. n. 81/2017). E’ pertanto palese che la disposizione si riferisce ai soggetti di cui all’art. 1, L. n. 81/2017, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori.
Tuttavia, per quanto attiene alla pubblicità del contratto di rete, essa va assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore (v. art. art. 12, co. 3, L. n. 81/2017, che richiama l’art. 3, co. 4 ter e ss., D.L. n. 5/2009). E, poiché non risulta possibile iscrivere a tale registro il contratto di rete, in quanto concernente la posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese, ne consegue l’ammissibilità – a fini pubblicitari – soltanto di “contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti all’art. 3, co. 4 quater, D.L. 5/2009.
F. B.