Alle associazioni sindacali costitute nella provincia di Bolzano esclusivamente da appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina si applicano i diritti riconosciuti da norme di legge ai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in materia di costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e in ordine all’esercizio di tutte le attività sindacali.
Nota a Cass. 29 agosto 2018, n. 21373
Maria Novella Bettini
Il datore di lavoro che non riconosca ai sindacati costituiti esclusivamente tra lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche, tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, i diritti e le prerogative attribuiti alle organizzazioni sindacali da un ccnl, pone in essere una condotta antisindacale, perseguibile ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. (L. n. 300/1970).
Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha fornito una lettura costituzionalmente orientata (v. art. 6 Cost.) della normativa a sostegno dei sindacati nella provincia di Bolzano, nel senso di estendere agli stessi i diritti e le prerogative derivanti dalla nuova nozione di rappresentatività “effettiva” di cui all’art. 19 Stat. Lav. (v. anche Cass. nn. 15083/2015 e 10848/2006).
Ciò, alla luce degli artt. 9, DPR. n. 58/1978 e 5 bis D.L. n. 148/1993, conv. con mod. in L. n. 236/1993), secondo i quali:
Art. 9, DPR. n. 58/1978:
“Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all’esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947 n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell’ambito provinciale o aventi competenza regionale.
La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertate dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale”.
Art. 5 bis D.L. n. 148/1993 (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano):
“1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
In particolare, già la Cassazione (n. 15083/2015, cit.) aveva affermato che: “ai fini dell’operatività dell’art. 5 bis del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella L. n. 236 del 1993, secondo una interpretazione conforme all’art. 6 Cost., posto a tutela delle minoranze linguistiche, è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali diritti e prerogative siano “ope legis” estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle minoranze tedesche e ladine di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, anche se non siano comprese tra i soggetti stipulanti, e ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali l’autonomia collettiva si sia così determinata, atteso che una diversa interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti”.
Ne consegue, per la sentenza in esame, che sono estesi ai sindacati delle minoranze linguistiche i permessi sindacali retribuiti (secondo il monte ore previsto dal ccnl delle Attività ferroviarie, 2003), nonché gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai sindacati aderenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dei ccnl.
Risultano altresì estesi anche i diritti sindacali di natura giudiziaria, come la possibilità di ricorrere, ex art. 28 Stat. Lav., contro la condotta antisindacale del datore di lavoro.
In questo caso, come noto, sono legittimati a presentare ricorso avverso tale condotta gli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”. Si è posta, perciò, la questione di verificare il carattere nazionale dei sindacati rappresentanti le minoranze linguistiche.
Al riguardo, la Corte, nel consentire a tali sindacati l’accesso alla tutela di cui all’art. 28, precisa che concetto di diffusione nazionale si riferisce “non alla necessità che l’associazione operi su tutto il livello nazionale, ma che sia esistente ed operante nell’ambito territorialmente rilevante per la specifica categoria considerata e, dunque, come nella specie, anche solo in certe regioni e province”.
Con ciò, si uniforma a quanto già affermato con la decisione n. 14402/2018 (in questo sito con nota di A. TAGLIAMONTE, Carattere “nazionale” dell’associazione sindacale e condotta antisindacale), per cui “nel nostro ordinamento, per la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat. Lav. non assume rilievo decisivo il mero dato formale dello statuto dell’associazione”, ma “la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante” (Cass. n. 5209/2010).