Il requisito della “comparabilità”, che ricorre spesso nel diritto del lavoro, non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano simili. Il concetto è stato più volte affermato dalla Corte di Giustizia UE (v. decisioni: 26/6/2018, C-451/16; 19/7/2017, C-143/16, punto 25 e 10/52011, C-147/08, punto 42). Secondo la Corte, la comparabilità delle situazioni va valutata “non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che le caratterizzano, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene” (v. sentenze 9/3/2017, C-406/15, punti 56 e 57; 16/12/2008, C-127/07, punti 25 e 26; e 16/7/2015, C-83/14, punti 89 e 90).

Comparabilità
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