L’istanza per ottenere la pensione supplementare determina la decorrenza del trattamento.
Nota a Cass. 27 agosto 2018, n. 21189
Flavia Durval
In relazione alla natura ed alla decorrenza della pensione supplementare, la Corte di Cassazione (27 agosto 2018, n. 21189) ha ribadito una serie di rilevanti osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.
La pensione in questione costituisce un beneficio autonomo rispetto quella principale per quanto concerne: la decorrenza, “individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della relativa domanda” (art. 5, co.2, lett. a), L. n. 1338/1962); e le modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (art. 5, co. 2, lett. b) e c), L. n. 1338 cit.).
In particolare, la richiesta di pensione supplementare:
1) è subordinata al raggiungimento del requisito dell’età anagrafica;
2) e tale requisito dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa; in altre parole, per ottenere la suddetta pensione è necessario aver raggiunto l’età anagrafica utile per conseguirla; età che va “determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione” (così, anche Cass. 9 maggio 2016, n. 9293). Ciò, diversamente dalla pensione di vecchiaia, che decorre sempre dal raggiungimento dell’età anagrafica in presenza del requisito contributivo, a prescindere dalla collocazione cronologica della domanda di pensione (art. 6 L. n. 155/1981).
Come noto, in tema di pensione supplementare, l’art. 5, L. n. 1338/1962 recita: “L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l’esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell’assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4;
c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall’art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (1).
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell’assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell’assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma”.
Come si vede, per chiedere la pensione supplementare occorre che il richiedente abbia compiuto l’età utile per il pensionamento di vecchiaia (ovvero sia riconosciuto invalido) (art. 5, co. 2 e 3). In particolare, secondo il DM. n. 282/1996 (art. 1, co. 2; v. anche INPS, Messaggio n. 219/2013, punto 3), gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano “la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233/1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5, L. 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, co. 20, L. n. 335 del 1995.
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento”.