Il medico che non abbia goduto delle ferie e non fornisca adeguata prova della causa eccezionale e non imputabile che ha determinato la mancata fruizione delle stesse non ha diritto all’indennità sostitutiva.
Nota a Cass. 30 luglio 2018, n. 20091
Maria Novella Bettini
“Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore”.
Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione 30 luglio 2018, n. 20091 (nello stesso senso, v. Cass. n. 4855/2014) che, confermando la pronuncia di App. Bologna, rigetta il ricorso di un dirigente medico radiologo (presso una Ausl di Reggio Emilia) che aveva richiesto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute (pari a 246,50 giorni in 10 anni di servizio).
Nello specifico, la Corte precisa che, nella fattispecie: a) era stato disatteso l’onere di allegazione specifico dell’impossibilità di fruire delle ferie per causa non imputabile (impossibilità non presumibile da altre circostanze); b) al dirigente sanitario apicale non poteva imputarsi un dovere d’ufficio di collocazione in ferie del dirigente responsabile di unità operativa.
Come noto, il nostro ordinamento, in linea con quello comunitario (art. 10, co. 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e art. 7, Direttiva CE n. 88/2003, vieta, salvo il solo caso di risoluzione del rapporto di lavoro (ad es., per licenziamento, per dimissioni o per fine del rapporto di lavoro a termine), la c.d. monetizzazione delle ferie non godute.
In particolare, nel pubblico impiego, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), all’art. 5, co.8, vieta la cd. monetizzazione delle ferie maturate e non godute spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196), nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6 agosto 2012 e con la nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012.
La Corte Costituzionale, successivamente, con sentenza 6 maggio 2016, n. 95, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 5, co. 8°, D.L. n. 95/2012), ha fatto salvo il diritto dei dipendenti ad essere indennizzati nelle ipotesi in cui la mancata fruizione delle ferie derivi da eventi accidentali o non programmabili, rispetto ai quali, dunque, non abbiano responsabilità né i dipendenti, né la Pubblica Amministrazione.
Secondo l’art. 5, co.8, D.L. n. 95/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, co. 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L’art. 21, co.13, ccnl 5 dicembre 1996, I biennio economico, Area IV Dirigenza medica e veterinaria, dispone che: “ Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art 36”.
Il co.8, art. 21, ccnl in esame stabilisce che: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre”.