Il rapporto del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, che sia scagionato dalle accuse, va ripristinato.

Nota a Cass. 14 agosto 2018, n. 20735

 Alfonso Tagliamonte

Il dipendente pubblico che, in seguito ad un procedimento penale, anche per non subire lo stress di rimanere in servizio in pendenza del procedimento stesso, rassegni le proprie dimissioni, può ottenere il ripristino del rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 350/2003 (art. 3, co. 57), qualora sopravvenga una sentenza favorevole di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato oppure è stato archiviato per infondatezza della notizia di reato. Il rapporto però può essere ripristinato per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile (ex art. 3, co. 57 bis, L. cit.).

Per ripristinare il rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 3, co. 57, L. n. 350/2003, il dipendente ha poi l’onere di provare, “quale elemento costitutivo dell’invocato diritto, il vincolo di consequenzialità tra la richiesta di anticipato collocamento in quiescenza e l’instaurazione del procedimento penale a suo carico”.

Il principio è stabilito dalla Corte di Cassazione (14 agosto 2018, n. 20735) che, ai fini del ripristino del rapporto, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni del dipendente, ha sottolineato l’indispensabilità (quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 3 co. 57, L. n 350/2003), della correlazione tra la domanda di anticipato collocamento in quiescenza e la instaurazione del processo penale. L’onere di provare tale “vincolo di conseguenzialità” grava sul lavoratore, posto che gli artt. 2697 c. c. e 99 c.p.c. impongono a colui che agisce l’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto.

La Cassazione ha altresì precisato che nell’ipotesi in cui la domanda di collocamento in pensione sia stata presentata in epoca precedente all’entrata in vigore della citata legge, quando non era consentito il ripristino e, dunque, non era richiesto al lavoratore di esplicitare la ragione della scelta, il nesso di conseguenzialità può essere dimostrato con ogni mezzo, anche con presunzioni, mediante l’allegazione di elementi (che non devono necessariamente essere più d’uno) e circostanze di fatto idonei a provare, in concreto, che il coinvolgimento nel processo penale determinò la richiesta di collocamento anticipato in quiescenza” (nello stesso senso, Cass. n. 10572/2017; Cass. SS.UU. n. 65672/2006).

Il Collegio, confermando la sentenza della Corte territoriale (App. Palermo) ha ordinato il ripristino del rapporto di impiego con il lavoratore, per un periodo pari a quello della durata complessiva del servizio non espletato a causa dell’anticipato collocamento in quiescenza, condannando l’Assessorato regionale ad erogare al prestatore il medesimo trattamento giuridico ed economico cui avrebbe avuto diritto in assenza dell’anticipato collocamento in quiescenza (in tal senso, v. anche Cons. Stato n. 409/2009 e n. 2063/2008). Ciò, parzialmente innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, in quanto il nesso di consequenzialità tra richiesta di collocamento anticipato in quiescenza e procedimento penale è emerso attraverso presunzioni ed una prova testimoniale.

Nella fattispecie, il dipendente (Dirigente superiore del ruolo del personale amministrativo) era stato sottoposto. nell’agosto 1995, a procedimento penale per fatti verificatisi nel periodo in cui svolgeva il ruolo di Capo di gabinetto dell’Assessore al turismo, comunicazione e trasporti della Regione siciliana. Egli aveva presentato domanda di collocamento a riposo anticipato a far data dal 31 dicembre 1997, in ragione delle “ingiuste accuse” per le quali era caduto in uno stato di  grave depressione e, con sentenza definitiva del dicembre 2006, era stato assolto, in parte perché “i fatti non sussistono” e, in parte, perché “il fatto non è stato commesso”.   A questo punto, aveva chiesto, nel gennaio 2007, di essere ricollocato in servizio ai sensi dell’art. 3, co. 57, L. n. 350/2003 (recepito dall’art. 57, co.3, CCRL periodo economico 2002-2005) per un periodo pari a quello non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza.

Come noto, ai sensi dell’art. 3, co.57, L. n. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni:

“Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza”.

Procedimento penale, dimissioni e ripristino del rapporto nel pubblico impiego
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