Nozione. Il subappalto è una figura di subcontratto o contratto derivato mediante la quale l’appaltatore incarica un terzo (c.d. subappaltatore) di eseguire in tutto o in parte l’opera o il servizio che egli ha assunto in base al contratto di appalto stipulato con il committente (art. 1656 c.c.). Si tratta dunque di un contratto di appalto derivato in cui l’appaltatore assume la veste di committente ed è caratterizzato dalla totale assenza di un vincolo contrattuale tra il subappaltatore e il committente originario.

Dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto deriva che la sorte di detto contratto è condizionata a quella del contratto principale, di guisa che con riguardo all’opera eseguita dal subappaltatore l’accettazione senza riserve dell’appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti, a sua volta, l’opera senza riserve.

Il contratto di subappalto genera un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando egli diritti, né assumendo obblighi verso il secondo (Cass. 11 agosto 1990, n. 8202).

Autorizzazione del committente. L’appaltatore può dare in appalto l’esecuzione dell’opera o del servizio pattuiti nel contratto purché vi sia l’espresso assenso (c.d. “autorizzazione”) del committente (art. 1656 c.c.).

Il consenso del committente costituisce, dunque, un requisito di validità del contratto di subappalto, sicché esso deve essere espressamente formalizzato con una clausola contenuta nello stesso contratto di appalto o, in mancanza, in un separato atto successivo (Cass. 5 settembre 1994, n. 7649). Non sarebbe, quindi, sufficiente il semplice silenzio del committente che sia a conoscenza delle intese intercorse tra l’appaltatore e il subappaltatore.

F. B.

Subappalto
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