La notifica dell’ufficiale giudiziario eseguita extra distretto non è nulla.
Nota a Cass. S.U. 4 luglio 2018, n. 17533
Francesco Belmonte
La notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario extra districtum (con violazione delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 107, D.P.R. 15 dicembre 1959, n.1229) costituisce una mera irregolarità del comportamento del notificante. Tale irregolarità non produce effetto ai fini processuali (nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari) e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione, potendo rilevare, eventualmente, solo ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.
Questa, la pronuncia innovativa delle S.U. della Corte di Cassazione (4 luglio 2018, n. 17533), le quali hanno ritenuto valida la notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, diversamente dal precedente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario “extra districtum” di sua competenza doveva considerarsi affetta da nullità relativa, sanabile, con effetto ex tunc, con la costituzione dell’intimato/destinatario in giudizio (e non dalla mera consegna dell’atto), anche previa rinnovazione disposta dal giudice.
Nello specifico, alla Corte si chiedeva se la notifica extra districtum potesse dar luogo a una semplice irregolarità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, sanabile per effetto della consegna dell’atto (cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia) e non per effetto della sola costituzione in giudizio.
I giudici, uniformandosi all’orientamento del Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 26 marzo 1982, n. 4), hanno relegato l’inosservanza delle norme sul riparto territoriale delle competenze dell’ufficiale giudiziario, ad una mera irregolarità interna all’ufficio del notificante medesimo, affermando che l’indirizzo giurisprudenziale che considera affetta da nullità relativa la notifica eseguita extra districtum dall’ufficiale giudiziario eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni territoriali deve essere superato, tenendo conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, la quale dà “…ampia applicazione ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, a partire da Cass. S.U., 20 luglio 2016, n. 14916”.
Pertanto, la Corte, dopo aver effettuato una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia ha, accolto la soluzione …«secondo cui la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante (eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti) la quale non è solo del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio (visto che per la ripartizione delle attribuzioni tra gli ufficiali giudiziari la relativa disciplina non fa riferimento alla nozione di “competenza” territoriale) ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione».
Tale soluzione giuridica, per la Cassazione, appare conforme non solo al principio di tassatività delle nullità processuali (art. 156 c.p.c.), ma anche ai principi del giusto processo, di cui all’art. 111, co. 2, Cost. che, in coerenza con l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), “…comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo – costituito alla tendente finalizzazione a uno scopo di merito – che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate a un eccessivo formalismo…”.