Nell’ipotesi di divaricazione tra soggetto formalmente titolare di un rapporto con un prestatore di attività lavorativa e soggetto effettivamente utilizzatore di una tale attività, l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato va richiesto in capo all’utilizzatore.
Nota a Cass. 10 settembre 2018, n. 21968
Fabio Iacobone
In ogni caso di “divaricazione tra il soggetto formalmente titolare di un rapporto contrattuale con un prestatore di attività lavorativa ed il soggetto effettivamente utilizzatore di una tale attività”, il prestatore che richieda l’accertamento della costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo al secondo, deve impugnare “il licenziamento, intimato dal soggetto formalmente titolare del rapporto, nei confronti dell’effettivo utilizzatore. E ciò perché al medesimo devono essere ricondotti gli effetti negoziali di tutti gli atti compiuti da quello, incluso l’atto di recesso”.
Il principio vale per i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e in ogni altro caso in cui, compresa la somministrazione di lavoro irregolare (anteriormente regolata dall’art. 27, D.LGS. n. 276/2003 ed ora dall’art. 38, D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81, come mod. dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità), conv. dalla L. 9 agosto 2018, n. 96), si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (art. 32, co.4, lett. d), L. n. 183/2010).
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (10 settembre 2018, n. 21968; in conformità a Cass. n. 17969/2016), la quale, con riguardo all’utilizzazione della prestazione da parte di più imprese, ha specificato che non esiste nel nostro ordinamento un principio di estensione degli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una determinata impresa, ad altra impresa, sia pure qualora gestita, per collegamento economico-funzionale, da società del medesimo gruppo.
Ciò, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Il che accade quando vi sia simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale. Tale simulazione richiede un adeguato esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente dai suddetti soggetti, al fine di verificare l’esistenza di una serie di requisiti, quali:
a) “unicità della struttura organizzativa e produttiva”;
b) “integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune”;
c) “utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (v. Cass. n. 14175/2017; Cass. n. 26346/2016 e Cass. n. 23995/2014).