La contestazione della malattia del lavoratore, basata su una presunzione di non veridicità, derivante dalla visione di un profilo su Facebook durante un evento musicale, è illegittima.
Nota a Trib. Milano 19 giugno 2018, n. 1576
Giuseppe Rossini
L’esclusione dalla cooperativa di un lavoratore effettuata sul presupposto di una “finta” malattia in seguito alla pubblicazione sul profilo di un social network (Facebook) di fotografie che sembravano riprendere il lavoratore stesso durante un evento musicale, è illegittima.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (19 giugno 2018, n. 1576), affermando che il datore di lavoro non può contestare la simulazione dello stato morboso del dipendente sulla base di mere presunzioni, dovendo invece ricorrere agli strumenti previsti dall’art. 5 Stat. Lav., che vieta gli accertamenti sanitari “da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”, e stabilisce che il “controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.
Nella fattispecie, l’azienda, rilevando dal profilo facebook del lavoratore la conferma di una sua partecipazione ad un evento, aveva contestato la simulazione dell’infermità e comunque il carattere non impeditivo della prestazione non lavorativa dell’asserito stato di malattia ed aveva risolto il rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento, osservando che il nostro ordinamento appresta una serie di strumenti idonei ad effettuare con imparzialità i controlli sulla sussistenza o meno dello stato di malattia del lavoratore e, pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto usufruire di tali strumenti, ricorrendo alle strutture sanitarie pubbliche autorizzate per la visita fiscale.