Il verbale ispettivo emesso dagli organi dell’INPS è liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori.
Nota a Cass. 20 agosto 2018, n. 20820
Giuseppe Catanzaro
Il verbale ispettivo redatto dagli organi accertatori dell’INPS è utilizzabile all’interno di un processo e, sebbene non abbia valore probatorio fino a querela di falso, può essere liberamente valutabile dal giudice, unitamente ad altri elementi probatori.
Ciò è quanto ha di recente confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20820 del 20 agosto 2018, con cui è stato rigettato il ricorso di una società avverso l’INPS.
Il ricorso aveva ad oggetto due cartelle di pagamento emesse dall’Istituto in relazione ad una presunta fattispecie di illecita interposizione di manodopera.
La società ricorrente aveva eccepito che il verbale ispettivo, da cui traevano origine le cartelle di pagamento, era estremamente generico e conteneva affermazioni relative a fatti non avvenuti in presenza degli accertatori.
La Corte d’Appello, rilevando che l’istruttoria non si era fondata esclusivamente sul verbale ispettivo, ma anche sulle risultanze degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, aveva considerato sussistente l’interposizione di manodopera.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato tale decisione, ritenendo corretto l’apprezzamento compiuto dalla Corte d’Appello in ordine al verbale ispettivo e rigettando pertanto il ricorso della società.
Sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell’INPS, la Cassazione ha ripetutamente affermato che il principio in base al quale (in ordine alle circostanze apprese da terzi) i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, “pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto”; qualora manchi l’acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) rimane un elemento valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (v. Cass. n. 20768/2017 ed i richiami ivi).