La lettera raccomandata con cui si comunica il recesso si presume conosciuta dal lavoratore quando sia consegnata all’indirizzo del destinatario.
Nota a Cass. ord. 9 luglio 2018, n. 17993
Francesco Belmonte
La comunicazione del provvedimento di recesso, effettuata mediante lettera raccomandata, si reputa conosciuta dal dipendente (ex art. 1335 c. c.) qualora sia “diretta ad una determinata persona” e nel momento in cui “giunga all’indirizzo del destinatario”, qualunque sia il mezzo di consegna impiegato. Tale presunzione opera anche nella circostanza in cui la lettera raccomandata sia regolarmente ritirata da un familiare convivente, sicché incombe sul lavoratore “l’onere della prova dell’impossibilità incolpevole di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la semplice prova della mancata conoscenza di esso”.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (9 luglio 2018, n. 17993), la quale, conformemente ai precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto operante la presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento, pervenuta all’indirizzo del destinatario mediante un corriere privato (anziché Poste Italiane), nonostante il lavoratore avesse disconosciuto la sigla apposta sul documento di consegna, sostenendo che il ritiro era avvenuto ad opera di un soggetto diverso dal destinatario del licenziamento medesimo.
In particolare, per la Corte, la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c. si realizza “per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza medesima” (v. Cass. n. 758/2006 e Cass. n. 8073/2002).
Da ciò ne discende che il ritiro del documento da parte di un soggetto diverso dal destinatario non inficia la presunzione di conoscenza del provvedimento espulsivo, ma rileva unicamente ad escludere che il lavoratore sia l’autore della sottoscrizione. Allo stesso modo, l’utilizzo di un corriere privato, in luogo del servizio erogato da Poste Italiane, non compromette l’operatività dell’art. 1335 c.c. in quanto, nella specie, non si tratta di notificazione di atti processuali (soggetti a termini di decadenza), bensì di un atto unilaterale recettizio, che si presume conosciuto dal destinatario a prescindere dal mezzo impiegato per il suo recapito.