Qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, attuata nei confronti di un dirigente medico è vietata, a meno che non sia essenziale, legittima e giustificata per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.
Nota a CGUE 11 settembre 2018, C- 68/17
Maria Novella Bettini
Una chiesa o un’altra organizzazione la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali e che gestisce una struttura ospedaliera (nella specie costituita in forma di società di capitali di diritto privato) non può decidere di sottoporre i propri dipendenti svolgenti funzioni a livello direttivo ad obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di tale etica, differenziati in funzione della loro confessione o agnosticismo.
Qualora sia posta in essere tale condotta, la stessa soggiace a controllo giurisdizionale al fine di assicurare che siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 2000/78/CE, secondo cui: gli Stati membri possono mantenere una legislazione nazionale (relativa ad attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali) in base alla quale una differenza di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisce discriminazione soltanto se “per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione”. (Questo diverso trattamento va applicato nel rispetto “delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi”).
Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE 11 settembre 2018, C- 68/17, in relazione al caso di un lavoratore di confessione cattolica che aveva lavorato in qualità di primario del reparto di medicina interna di un ospedale gestito da una società tedesca (a responsabilità limitata, soggetta alla vigilanza dell’Arcivescovo cattolico di Colonia, in Germania) ed era sposato secondo il rito cattolico. La prima moglie si era separata da lui nel 2005 e il loro divorzio era stato pronunciato nel marzo 2008. Nel mese di agosto 2008, il lavoratore aveva contratto un matrimonio civile con la sua nuova compagna, senza che il primo matrimonio fosse stato annullato (secondo il diritto canonico). Dopo aver avuto notizia del nuovo matrimonio, la società, con lettera del 30 marzo 2009, aveva licenziato il medico, ponendo in essere un’inammissibile differenza di trattamento basata sulla religione.
Secondo la Corte, infatti, una diversità di trattamento è legittima “in termini di obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di detta etica, tra dipendenti in posizioni direttive, in funzione della loro confessione o agnosticismo”, soltanto se, “tenuto conto della natura delle attività professionali interessate o del contesto in cui sono esercitate, la religione o le convinzioni personali costituiscono un requisito professionale il quale (oltre che conforme al principio di proporzionalità) sia, rispetto all’etica della chiesa o dell’organizzazione, “essenziale, legittimo e giustificato”, ossia:
a) essenziale, nel senso che l’appartenenza alla religione o l’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della chiesa o dell’organizzazione interessata appaia necessaria, “a causa dell’importanza dell’attività professionale di cui trattasi, per l’affermazione di tale etica o l’esercizio da parte di tale chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia (come sancito all’art. 17 TFUE e all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (v. Corte di Giustizia UE, С. 414/16, punti 50 e 65);
b) legittimo, in quanto “il requisito relativo all’appartenenza alla religione o all’adesione alle convinzioni personali su cui si fonda l’etica della chiesa o dell’organizzazione in questione” non sia stato utilizzato per un fine estraneo a tale etica o all’esercizio da parte di tale chiesa o di tale organizzazione del proprio diritto all’autonomia ( v. Corte di Giustizia UE, С-414/16, cit., punto 66).
c) giustificato, nel senso che in occasione del controllo giudiziale la chiesa o l’organizzazione che ha stabilito tale requisito professionale dimostri, “alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, che il presunto rischio di lesione per la sua etica o il suo diritto all’autonomia è probabile e serio, di modo che l’introduzione di un siffatto requisito risulta essere necessaria” (v., Corte di Giustizia UE, С-414/16, cit., punto 67).