Nelle assunzioni con contratto a tempo indeterminato le sostituzioni successive per scorrimento a catena sono ammissibili.
Nota a Cass. 27 settembre 2018, n. 23352
Flavia Durval
“Il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma (sul contratto a termine – art. 1 D.LGS. n. 368/2001- allora vigente, ma tuttora attuale per gli aspetti trattati dalla sentenza), va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore – nell’esercizio del potere di autorganizzazione – la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima” (in conformità, v. Cass. n. 20647/2017, in questo sito con nota di P. PIZZUTI, Sostituzione per scorrimento e Cass. n. 6787/2013).
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione 27 settembre 2018, n. 23352, in relazione ad una vicenda in cui la ricorrente, dipendente di un istituto di credito, aveva denunciato la violazione della disciplina sul contratto a tempo determinato, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto legittime le sue tre assunzioni a termine senza considerare che, nella specie, nei contratti erano stati indicati i nominativi di assenti nella struttura aziendale, senza alcun rapporto con la posizione lavorativa interessata alla necessità di copertura.
Il Collegio rileva invece che le modalità con le quali era avvenuta la sostituzione per scorrimento della lavoratrice risultavano dettagliatamente descritte nelle difese dell’appellata “con tanto dei nomi dei lavoratori interessati” e che, pertanto, dovevano “ritenersi incontrovertibili”.
Nello specifico, la dipendente, assunta con tre successivi contratti a termine da una Cassa di Risparmio, aveva convenuto in giudizio la banca al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di illegittimità del termine apposto ai primi due di tali contratti, sostenendo che le mansioni svolte non erano riconducibili alle causali indicate negli stessi (ragioni sostitutive riconducibili alla assenza della signora M.S. per maternità, per il primo contratto, e sostituzione della signora R.S. assente dal servizio a titolo di congedo per maternità, per il secondo contratto).
La Corte di appello di Genova aveva ritenuto legittima “l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena”.