L’inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale e determina, sin dall’inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo determinato, ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza.
Nota a Cass. 22 giugno 2018, n. 16571
Andrej Evangelista
“Nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica” (Cass. n. 14754/2014).
Ne discende che i il contratto di apprendistato, quale contratto a causa mista con finalità formative (ovvero come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica – v. Cass. n. 17373/2017), non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale” (cfr. Cass. n. 11265/13).
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione 22 giugno 2018, n. 16571 (di conferma della sentenza di merito), seppur in un caso relativo alla passata disciplina dell’apprendistato, ma applicabile anche all’attuale regolamentazione (D.LGS. n. 81/2015, art. 41 ss.).
Secondo il Collegio, l’inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi formativi che concretizzi una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, comporta sia la trasformazione, sin dall’inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, che il riconoscimento ai lavoratori ex tunc del trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest’ultimo tipo contrattuale (v. anche Cass. n. 1324/2015 e n. 6068/2014).
La Corte merito (App. Aquila 27 gennaio – 24 febbraio 2011 n. 84), rilevando che il requisito essenziale dell’ apprendistato consiste nell’insegnamento professionale impartito al prestatore, allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, aveva dichiarato la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra il ricorrente e POSTE ITALIANE S.p.A., in ragione omissione dell’attività formativa, nonché l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal momento della sua instaurazione, con inquadramento del lavoratore come portalettere ordinario. Nello specifico, secondo i giudici territoriali, dalle risultanze processuali acquisite era emerso che l’attore non era considerato come un apprendista, ma come un comune portalettere addetto alle mansioni di recapito nell’ambito di determinate zone della provincia di Chieti, destinato a sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ed in alternanza con i vari lavoratori a tempo determinato assunti medio tempore da Poste italiane. Ne derivava l’illegittimità del contratto di apprendistato, poiché la datrice di lavoro non aveva provato di aver impartito all’apprendista l’insegnamento necessario al conseguimento delle capacità per diventare lavoratore qualificato (peraltro, la Corte rilevava che nel caso di specie di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, era inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato e che il rapporto de quo – a tempo indeterminato – doveva considerarsi ancora in essere, stante l’illegittima risoluzione dello stesso alla scadenza del periodo di apprendistato, come da lettera che faceva riferimento al recesso ex articolo 2118 c.c. e non ad un licenziamento disciplinare).