Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, calcolabile, invece, a tali fini, ed applicabile anche nel lavoro discontinuo, “consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di sé stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”. In questo senso, Cass. n. 24828/2018 e Cass. n. 5023/2009 per cui non è riposo intermedio quello dell’autista di autotreno che fa guidare il compagno.

A. E.

Riposo intermedio e temporanea inattività
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