Il licenziamento del conducente del treno che abbandoni la sua postazione, sia pure per brevissimo tempo, è legittimo.
Nota a Cass. 22 agosto 2018, n. 20931
Sonia Gioia
Il licenziamento dell’addetto alla guida di un treno che, per ben due volte, anche se per brevissimo tempo, abbandoni la sua postazione è pienamente legittimo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (22 agosto 2018, n. 20931) pronunciandosi sul contenzioso tra l’addetto alla guida di un treno Freccia Argento e la società Trenitalia.
Con la sua condotta il conducente ha infatti esposto il treno e i suoi passeggeri al pericolo di un incidente, violando consapevolmente il regolamento aziendale che vietava assolutamente al personale addetto alla guida di abbandonare il posto, anche se per un breve periodo.
L’abbandono della cabina di conduzione durante la guida del treno era avvenuta per due volte, mentre il mezzo di trazione viaggiava a una velocità di 250 km orari, la prima volta per ottenere un quotidiano e la seconda per richiedere un drink alla addetta al servizio di ristorazione.
Inoltre, il dipendente quando aveva lasciato la sua postazione era l’unico conducente presente nella cabina di guida ed il sistema di rilevazione automatico della presenza di ostacoli non funzionava.
Nella fattispecie, il lavoratore aveva sostenuto che, ai fini dell’integrazione, sotto il profilo soggettivo, della condotta di “violazioni dolose di leggi, regolamenti, o dei doveri che possono arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda” sarebbe stata necessaria la piena coscienza, consapevolezza e volontà di mettere a grave repentaglio la incolumità di persone e l’integrità di materiali aziendali e che il dolo richiesto dall’art. 64 del ccnl Settore Mobilità, Area “Attività Ferroviarie” 20.7.2012 era individuabile in “una scelta pienamente voluta di rischiare un incidente di rilevante gravità”, mentre un tale elemento era da escludere nella fattispecie concreta, non avendo il lavoratore “scientemente voluto mettere a repentaglio la vita dei passeggeri, con rischi di deragliamento”.
Tale norma (lett. c)) prevede espressamente la sanzione espulsiva “per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda o a terzi”. E, dunque, come osserva la Corte, prevede una condotta di mero pericolo (“violazioni (…) che possano arrecare”) che, “sul piano soggettivo dell’elemento psicologico, è integrata dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare la legge, i regolamenti o i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, non essendo, invece, richiesto che il comportamento sia dettato dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all’azienda o a terzi” (nello stesso senso, Cass. n. 28962/2017 e Cass. n. 24367/ 2015).
La Cassazione, inoltre, precisa che, ai fini della configurabilità del licenziamento disciplinare, i giudici di merito avevano ben valorizzato l’elemento soggettivo, considerando la “lunghissima esperienza” vantata dal dipendente quale “circostanza che connotava, evidentemente, più intensamente il profilo psicologico, per essere il dipendente (assolutamente) consapevole dei rischi cui esponeva il mezzo ed i suoi passeggeri”; inoltre, nel valutare il forte pregiudizio in relazione al pericolo derivante da un possibile incidente del treno (che aveva a bordo 400 passeggeri), la Corte territoriale aveva evidenziato, sul piano oggettivo, che il danno, per la società, era “acuito” dal fatto che l’abbandono del posto di guida era stato notato (ed il pericolo, dunque, percepito) dai passeggeri del vagone di prima classe, prospiciente la porta della cabina di guida da cui “si affacciava” il dipendente.