Le indennità legate intrinsecamente alle mansioni e allo status del personale vanno computate nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie annuali.

Nota a Trib. Milano 31 agosto 2018, n. 1703

Maria Novella Bettini

La parte variabile della retribuzione va inclusa nel calcolo della retribuzione feriale qualora sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall’interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall’espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell’interessato. Il contratto collettivo aziendale che non includa tali indennità, c.d. intrinseche, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie è nullo per contrarietà alla norma imperativa costituita dall’art. 10, D.LGS. n. 66/2003.

L’importante principio è affermato da Trib. Milano 31 agosto 2018, che si è pronunciato a favore del calcolo delle le voci retributive “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva” nella retribuzione corrisposta nel periodo feriale al personale viaggiante con qualifica di capo treno (dipendente dalla società TRENONORD).

Il Collegio muove la propria analisi dalla disamina della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sottolineando come le sentenze della Corte abbiano efficacia erga omnes e comportino la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse (v. CGUE 5 ottobre 2004, cause riunite C-397/01-403/01, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. S.U. n. 8486/2011).

La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza comunitaria, la retribuzione delle ferie annuali va calcolata, “in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un’indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell’Unione. Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell’interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro “(CGUE 15 settembre 2011, in causa C-155/10, relativa a un pilota di linea).

I giudici precisano altresì che, qualora la retribuzione sia composta da una parte fissa e una parte variabile, le c.d. indennità intrinseche, ossia le voci variabili che compensano “qualsiasi incomodo intrinsecamente all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” vanno incluse nella base di calcolo della erogazione retributiva spettante durante le ferie. È questo il caso dell’indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, oppure delle indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore come le integrazioni collegate alla qualità di “superiore gerarchico”, all’anzianità e alla qualifica professionale (CGUE 15 settembre 2011, in causa C-155/10, cit.), nonché della media delle provvigioni percepite dall’interessato durante un periodo rappresentativo di tempo (così, CGUE 22 maggio 2014, C-539/12).

Con riguardo a tale ultima voce retributiva, la Corte UE (22 maggio 2014, C-539/12, cit., relativa al calcolo della retribuzione delle ferie di un consulente interno per le vendite di energia) ha respinto l’argomento secondo cui il venditore ricorrente avrebbe comunque ricevuto, durante le ferie, uno stipendio paragonabile a quello percepito nel corso del periodo di lavoro, avendo potuto disporre, nel corso di tale periodo, non soltanto dello stipendio di base, ma anche della provvigione derivante dalle vendite realizzate nel corso delle settimane precedenti il periodo di ferie annuali in oggetto. I giudici hanno infatti rilevato che, “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall’esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti (…) il lavoratore non produce provvigioni nel corso del suo periodo di ferie annuali. Di conseguenza (…) il periodo successivo a quello delle ferie annuali dà luogo soltanto ad una retribuzione ridotta allo stipendio di base del lavoratore. Tale ripercussione finanziaria negativa può produrre un effetto dissuasivo sull’effettiva capacità di fruire delle ferie, il quale (…) è ancora più probabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la provvigione rappresenta mediamente più del 60% della retribuzione percepita dal lavoratore”.

In sintesi, dunque, per essere inclusa nella base di computo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve:

a) essere “intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall’interessato”;

b) “compensare uno specifico disagio derivante dall’espletamento di dette mansioni”;

c) oppure essere “correlata al peculiare status professionale o personale dell’interessato”.

Secondo il Tribunale di Milano, non rientrano invece nel calcolo dell’importo da versare durante il periodo feriale:

1) gli elementi della retribuzione “diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni”, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base (CGUE 15 settembre 2011, in causa C-155/10, cit.);

2) l’indennità per lavoro notturno e l’indennità per il lavoro domenicale o festivo. Ciò, in quanto manca il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e indennità. In altre parole, le suddette indennità “non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte” (dai capo treno), non rappresentando una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma, semplicemente, una collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e indennità;

3) l’indennità di trasferta, in quanto risultante esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese, escluso dagli elementi che compongono il reddito da lavoro (tesi, questa, avvalorata dalla circostanza che l’indennità in questione non sia presente in tutte le buste paga dei ricorrenti, e non abbia lo stesso importo in ciascuna busta paga). Con la conseguenza che la somma è assimilabile alle “spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni”, non calcolabili nella retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie;

4) l’attività di controlleria che, sebbene sia intrinsecamente connessa alle mansioni di capotreno, “non compensa uno specifico disagio legato alla mansione, né è correlata allo status professionale in sé degli interessati” (la repressione della evasione tariffaria non costituisce cioè un “disagio” specifico collegato ai compiti svolti). Si tratta, infatti, di un “incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell’evasione tariffaria, che viene corrisposto ogni qualvolta il capotreno accerti che un utente è salito a bordo senza titolo di viaggio, come risulta anche dall’esame delle buste paga dei ricorrenti, ove questa voce non è sempre presente ed è comunque di importo differente in ciascuna busta paga, quantomeno in difetto di allegazioni sufficientemente specifiche dei ricorrenti sul punto”. L’emolumento in questione è altresì “aleatorio”, in quanto la sua corresponsione “dipende dalla circostanza, estranea alla sfera di volizione del capotreno, che un utente salga a bordo senza titolo di viaggio”. Il che non trasforma l’incentivo in oggetto in un elemento legato al mero possesso dello status di capo treno.

Vanno invece ricompresi nella retribuzione feriale l’“incentivo per attività di scorta” e l’“incentivo per attività di riserva”, poiché: a) risultano intrinsecamente connessi alle mansioni di capotreno, essendo corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell’attività di capo treno, che comporta “l’alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l’impianto ferroviario” (tesi confermata dalla circostanza che le indennità in questione figurano nella maggioranza delle buste paga dei ricorrenti); b) dipendono dallo specifico status professionale del capo treno, essendo previste dal contratto aziendale “appositamente per il personale dotato della qualifica di capo treno” ed essendo assimilabili alle “integrazioni collegate alle qualifiche professionali” calcolabili nella retribuzione del periodo di ferie.

È perciò nulla la clausola del contratto collettivo aziendale (TRENONORD) laddove non prevede l’inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, le voci “incentivo per attività di scorta” e “incentivo per attività di riserva”.

Calcolo delle indennità intrinseche ed estrinseche nella retribuzione per ferie
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