Il verbale di accertamento emesso dall’INPS è idoneo a interrompere la prescrizione in ordine alle obbligazioni contributive.
Nota a Cass. ord. 8 ottobre 2018, n. 23882
Giuseppe Catanzaro
Nell’ambito dell’attività ispettiva posta in essere dall’INPS, il verbale di accertamento redatto dagli ispettori dell’Ente rappresenta il tassello finale che conclude l’ispezione e porta a conoscenza del soggetto ispezionato l’esatto ammontare della pretesa contributiva.
In questo senso, tale atto assume rilevanza non solo in quanto contiene le motivazioni poste dall’INPS alla base della pretesa ma anche per quanto concerne l’eventuale prescrizione dei crediti vantati dall’Ente.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione (ord. 8 ottobre 2018, n. 23882) ha approfondito l’aspetto relativo all’interruzione del termine prescrizionale con riferimento al verbale di accertamento dell’INPS ed ha affermato che tale verbale è idoneo a interrompere la prescrizione qualora contenga al suo interno la sottoscrizione del soggetto ispezionato, l’indicazione in calce al verbale della sua natura di atto interruttivo e la volontà espressa dall’Ente di recuperare le somme indicate per il periodo oggetto di accertamento.
È altresì necessario che il verbale contenga la descrizione e l’esatta quantificazione dell’ammontare della pretesa contributiva.
In presenza di tali requisiti, dunque, l’atto dell’INPS interrompe la prescrizione con riferimento agli importi in esso indicati.
Non è contraria alla tesi sostenuta dalla Corte nella sentenza in esame, una precedente pronuncia (Cass. n 10764/2012) nella quale si affermava l’inidoneità del verbale di accertamento ad interrompere il termine prescrizionale, in quanto in tale fattispecie il verbale stesso era carente della corretta determinazione dell’ammontare dei contributi richiesti al soggetto ispezionato.
In conclusione, quindi, la notifica del verbale ha efficacia interruttiva della prescrizione in presenza dei requisiti sopra indicati.