Indici del carattere retributivo dell’indennità per lavoro all’estero 

Nota a Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594

Flavia Durval

“Ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati”.

È questo, secondo Corte di Cassazione 5 ottobre 2018, n. 24594, il principio applicabile alle voci da calcolare nel TFR, (nello specifico, il trattamento di lavoro all’estero previsto dal ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendente dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali), sul presupposto che non vi sia una disciplina legale da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle parti circa una specifica voce da includere nel trattamento di fine rapporto ed in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva (ai sensi dell’art. 2120, co. 2, c.c.).

La Corte di Cassazione, riformando la sentenza della Corte di merito (App. Milano 27.11.2012) ha stabilito che, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione, oltre alla considerazione di quanto le parti abbiano eventualmente convenuto in sede di definizione del trattamento economico (avendo riguardo al dato letterale del contratto e riguardandolo alla stregua dell’ulteriore criterio ermeneutico dell’interpretazione funzionale), rilevano:

“a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;

b) l’assenza di giustificativi di spesa;

c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;

d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;

e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva”.

Invece, la natura non retributiva dell’emolumento:

– è determinata da scopi non attinenti all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui il dipendente è contrattualmente tenuto, bensì dalla finalità di tenere indenne il prestatore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito e che, comunque, ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore;

– emerge quando l’erogazione sia “normalmente” collegata ad una “modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione, per volontà collettiva, dalla base di computo del t.f.r.”, (esclusione che, tuttavia, nel rispetto della generale previsione codicistica, non può estendersi al di là della espressa previsione derogatoria)”.

Nella fattispecie, il trattamento di lavoro all’estero oggetto di valutazione circa la computabilità o meno nel TFR riguardava: il rimborso spese effettive di viaggio e per il trasporto del mobilio e dei bagagli, con relativa assicurazione, il rimborso della eventuale perdita del canone di locazione per impossibilità di scioglimento della locazione entro previsti limiti temporali, la diaria per il tempo necessario alla sistemazione nella nuova residenza.

Calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)
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