“In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, come mod. dalla L. n. 161/2017 (c.d. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario (art. 35, D.Lgs. cit.), su ordine del giudice delegato, trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale”. Così, Cass. 19 ottobre 2018, n. 26478; in senso conforme, v. Cass. n. 14039/2017 e Cass. n. 15041/2015.
K.P.