Le diverse posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono essere inquadrate solo nelle categorie da questa individuate, “salvo l’accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccedenti – per l’importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell’unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento all’ambito nazionale della struttura organizzativa dell’ente datore di lavoro – quelle generalmente richieste per l’inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalle disposizioni contrattuali. Tali principi trovano applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro, vengano introdotte nuove qualifiche alla cui classificazione provvedano, secondo una procedura prevista nel contratto collettivo, Commissioni paritetiche”. Le determinazioni di queste sono infatti ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle declaratorie contrattuali cui va riconosciuto lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali ‘originarie’” (Così, Cass. 20 dicembre 2005, n. 28151 e Cass. n. 12639/1998).
V. D. B.