In base al principio di onnicomprensività della retribuzione non possono essere riconosciuti compensi plurimi per una pluralità di incarichi al medesimo dirigente.

Cass. 30 ottobre 2018, n. 27668

 Maria Novella Bettini

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, “nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa”(v. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094, rispetto al caso di conferimento di una reggenza; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261; Cass. 5 ottobre 2017 n. 23274; e Cass. 7 marzo 2017, n. 5698).

È quanto ribadito dalla Cassazione (30 ottobre 2018, n, 27668 che conferma App. Reggio Calabria n. 1303/2013), secondo cui tale regola non contrasta con l’art. 36 Cost., con riguardo alla necessità che la remunerazione sia coerente con la «quantità e qualità» del lavoro prestato.  Ciò, in quanto la previsione contenuta nell’art. 24, co. 3, D.LGS. n. 165/2001, di un trattamento retributivo correlato “alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, esprime una flessibilità che naturalmente consente le debite graduazioni dell'(unica) retribuzione, senza necessità di ricorrere a duplicazioni di poste e compensi”.

La questione esaminata dalla Corte riguarda un dirigente sanitario preposto contestualmente a due strutture complesse e, nello specifico, alla direzione di un’area dipartimentale (che coordina più strutture complesse) e al contempo ad una struttura complessa (di quelle coordinate in quell’area)

Nella fattispecie, il medico ricorrente sosteneva che gli spettasse per legge una ulteriore remunerazione in ragione dell’incarico successivamente attribuito poiché si era determinata una violazione dei principi di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. e dell’art. 24 D. LGS. 165/2001, in quanto, il principio di onnicomprensività della retribuzione, ivi contenuto, concerneva gli incarichi accessori e non l’ipotesi in cui siano attribuiti due incarichi tra loro autonomi, sottolineandosi come nel caso di specie vi fosse anche diversità di mansioni tra i due incarichi, poiché il primo atteneva al coordinamento delle strutture complesse di veterinaria ed il secondo alla direzione di una di tali strutture complesse.

Al riguardo, i giudici hanno tuttavia affermato che la previsione di onnicomprensività di cui all’art. 24, co. 3, D.LGS. 165/2001, “non consenta in alcun modo di riconoscere plurimi compensi in ragione della pluralità di incarichi o funzioni che la medesima amministrazione attribuisca al medesimo dirigente. A nulla rilevando il fatto, in qualche misura insito nella pluralità di incarichi, che le mansioni, rispetto alle singole funzioni, possano esser differenziate o presentare tratti di più o meno spiccata autonomia”.

Dirigente medico e doppio compenso (Cass. n. 27668/2018)
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