Nell’anzianità utile per ottenere il premio di fedeltà, erogato ai dipendenti al compimento di un determinato numero di anni di effettivo servizio, va compreso il periodo di congedo facoltativo per maternità.

Nota a Cass. 22 ottobre 2018, n. 26663

Alfonso Tagliamonte

Il periodo di congedo facoltativo è incluso nell’anzianità utile per calcolare il premio di fedeltà aziendale corrisposto al compimento del 25° e del 30° anno di effettivo servizio.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione (22 ottobre 2018, n. 26663), che conferma la sentenza del giudice di merito (App. Ancona n. 358/2013) nei confronti di un istituto di credito che non aveva riconosciuto il premio ad una dipendente assentatasi due volte per fruire del congedo facoltativo di maternità.

I giudici riconducono la ragione della decisione all’osservanza del principio di non discriminazione fra uomo e donna in materia di lavoro, riportando alcune statuizioni del diritto comunitario ed interno. Per quanto concerne i principi comunitari:

a) “La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 3, paragr. 2, del trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia e costituisce il “compito” e “l’obiettivo” della UE” (Direttiva n. 2006/54, Considerando n. 2);

b) “dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso” (v. Considerando n. 23, Direttiva cit.);

c) per tali motivi, è opportuno “prevedere esplicitamente la tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente e a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità nonché a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative cui dovessero aver avuto diritto durante la loro assenza” (Considerando n. 25, Direttiva cit.);

d) costituisce discriminazione “interrompere il mantenimento o l’acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro” (art. 9, lett. g, Direttiva cit.).

Con riguardo all’ordinamento interno:

1) il D.LGS. n. 198/ 2006, come modificato dal D.LGS. n. 5/2010, di attuazione della citata Direttiva, impone di assicurare “la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini… in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione”;

2) il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso (di cui all’art. 15, Stat. Lav., come modificato dal D.LGS. n. 216/2003), è stato esteso anche alla genitorialità con particolare riferimento a “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità o dell’esercizio dei relativi diritti” (v. D.LGS. n. 151/2001, art. 3, e D.LGS. n. 198/2006, art. 25, co. 2 bis, entrambi mod. dal D.LGS. n. 5/2010);

3) il periodo di astensione facoltativa per maternità non può essere escluso dal computo dell’effettivo servizio necessario ai fini del premio, pena una “discriminazione indiretta di genere”;

4) questo tipo di discriminazione, come noto, si configura “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari” (D.LGS. n. 198 /2006, art. 25, co.2);

5) e correlare il premio “alla prestazione di effettivo servizio per un certo numero di anni, con esclusione dal computo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, metterebbe le lavoratrici donne in una condizione sfavorevole e penalizzante rispetto ai colleghi uomini”.

Premio di fedeltà e astensione facoltativa per maternità
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