L’indizione dell’assemblea nel luogo di lavoro può avvenite singolarmente o congiuntamente da parte delle r.s.a e non solo mediante richiesta congiunta di tutti i componenti della r.s.u.
Nota a Cass. 18 ottobre 2018, n. 26210
Francesco Belmonte
“Il diritto d’indire assemblee, di cui all’art. 20 Stat. Lav. (L. n. 300/1970), rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u., considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della I. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013”. Ciò si evince dal disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (istitutivo delle r.s.u.) e dall’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (c.d. TU sulla rappresentanza sindacale – art. 7, co.1).
Così, si è espressa la Corte di Cassazione (18 ottobre 2018, n. 26210), secondo cui, come rilevato dalle S.U. (Cass. n. 13978/2017), gli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 1993, cit. mirano a consentire alle OO.SS. una “specifica agilità sindacale”, salvaguardando il diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro.
Il Collegio precisa che le prerogative delle singole r.s.a. sono dunque “tutte confuse e dissolte all’interno del principio di maggioranza che regge le r.s.u., in quanto “nell’ottica del cit. Accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all’interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l’assemblea…” poiché “non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle r.s.u.”
Il che si pone in linea: a) sia con la previsione che l’associazione firmataria di contratti applicati all’interno dell’unità produttiva costituisce uno dei criteri attributivi del diritto di costituire una propria r.s.a., “tale da far godere, grazie al combinato disposto con il successivo art. 20, del diritto (esercitabile anche singolarmente da parte della rappresentanza medesima) di indire l’assemblea”; b) sia con il contesto normativo a seguito della richiamata sentenza n. 231/2013 della Corte Cost., in base alla quale per costituire una r.s.a. basta che l’associazione sindacale abbia comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti collettivi applicati in azienda, sebbene poi – in ipotesi – da essa non sottoscritti.
Quanto detto non equivale ad affermare che la r.s.u. sia una mera sommatoria di distinte rappresentanze associative, poiché in un organismo elettivo come la r.s.u. il principio di maggioranza ben può convivere con limitate prerogative di singole componenti dell’organismo medesimo.
I giudici rilevano altresì che a conclusioni differenti si giunge per quanto riguarda il referendum disciplinato dall’art. 21 Stat. Lav., la cui indizione deve essere effettuata «da tutte le rappresentanze sindacali aziendali», mentre, nel precedente art. 20, co.2, la richiesta di assemblea risulta avanzabile «singolarmente o congiuntamente». Ciò, poiché il referendum, diversamente dall’assemblea “(che può anche limitarsi a mera discussione e confronto), importa sempre un contarsi, una votazione; e il referendum in tanto ha un senso in quanto dia un determinato esito numerico, esito che non può che emergere a maggioranza, conformemente – appunto – al principio democratico” …. Ed è in base al principio di maggioranza o di democrazia sindacale maggioritaria che “là dove si parli di (mere) assemblee, vale a dire di momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali propriamente detti, la tutela delle voci singole (ed eventualmente dissenzienti) è irrinunciabile”.