Le somme corrisposte dal datore di lavoro all’ente bilaterale concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente; mentre le prestazioni eseguite dall’ente bilaterale in favore del dipendente sono imponibili solo laddove le stesse rientrino in una delle categorie reddituali del TUIR.
Nota a AdE Risposta 4 ottobre 2018, n. 24
Francesco Palladino
I contributi versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale di categoria in ottemperanza alle previsioni del CCNL concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente poiché tali contributi – a differenza di quelli obbligatori per legge – non rientrano nell’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 51, co. 2, TUIR.
Le successive prestazioni eseguite dall’ente bilaterale (anche se per il tramite del datore di lavoro) in favore degli iscritti sono, invece, tassabili, esclusivamente nel caso in cui dette prestazioni ricadano in una delle categorie reddituali prescritte dall’art. 6 TUIR.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 24 del 4 ottobre 2018, ha precisato, da un lato, le ragioni per cui debbono ritenersi tassabili ai fini IRPEF i contributi in parola e, dall’altro, i motivi a supporto della non tassabilità delle successive prestazioni eseguite dall’ente bilaterale in mancanza di una categoria reddituale di riferimento.
Più in particolare, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Ufficio, un datore di lavoro corrispondeva all’ente bilaterale di categoria i contributi previsti dalla contrattazione collettiva e, ai suoi dipendenti iscritti allo stesso ente, le prestazioni da questo dovute, erogandole per conto dell’ente.
In relazione a tale modus operandi, la risposta in esame ha precisato che i contributi versati all’ente bilaterale concorrono a formare il reddito del dipendente in quanto non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR. Questo stabilisce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “… contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”. Stante il suo tenore letterale, la norma non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziali non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali. Da ciò ne consegue, quindi, la tassabilità di dette somme alla luce del principio di onnicomprensività sancito dal co. 1 dell’art. 51 del TUIR.
Per quanto concerne, invece, le successive prestazioni erogate dagli enti bilaterali, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
In primo luogo, viene chiarito che il trattamento fiscale di tali somme non muta né nell’ipotesi in cui esse siano direttamente erogate dall’ente, né in quella in cui siano erogate, per conto dell’ente, dal datore di lavoro. Si tratta solo di una modalità di loro corresponsione.
Ciò posto, in secondo luogo, secondo l’Agenzia delle entrate, non sono, ad esempio, tassabili le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita di un figlio, di contributo per malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido o scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, giacché tali somme non sono inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali ex art. 6 TUIR.
A conclusioni diametralmente opposte si giunge, invece, con riferimento alle somme erogate al dipendente a titolo di iscrizione alla scuola media. Nel documento in esame viene, infatti, precisato che i contributi per l’iscrizione alla scuola media sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e dunque tassabili secondo il disposto di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), del TUIR. Questo, infatti, stabilisce che debbano essere considerati “assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
In generale, quindi, può concludersi che ai fini IRPEF saranno in ogni caso imponibili in capo al dipendente i contributi versati dal datore di lavoro ad un ente bilaterale diversi da quelli previsti per legge in applicazione del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51 TUIR; viceversa, ai fini della tassabilità delle prestazioni corrisposte dall’ente bilaterale al dipendente (anche se per il tramite del datore di lavoro) occorrerà verificare, caso per caso, la riconducibilità di dette prestazioni ad una delle categorie reddituali di cui all’art. 6 TUIR.