Il datore di lavoro è tenuto a provare i motivi inerenti all’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro alla base dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (piuttosto che l’andamento economico negativo dell’azienda) ed a comparare le posizioni fungibili.
Nota a Cass. 25 ottobre 2018, n. 27094
Sonia Gioia
“Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisca presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.” (V. Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201).
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (25 ottobre 2018, n. 27094) precisando che, laddove la riorganizzazione imprenditoriale sia modulata, non sulla soppressione della posizione lavorativa, ma sulla riduzione di personale con riguardo ad “una porzione dell’ambito organizzativo (reparto)”, si pone una questione di valutazione comparativa tra lavoratori di pari livello, interessati dalla riduzione ed occupati in una posizione di piena fungibilità (V. Cass. 21 dicembre 2016, n. 26467) per la quale occorre rispettare il principio di correttezza e buona fede nell’individuazione del dipendente da licenziare ( V. Cass. 13 ottobre 2015, n. 20508).
Nella fattispecie il lavoratore aveva dedotto la nullità della sentenza della Corte territoriale (App. Napoli 25 marzo 2016 confermata dalla sentenza in esame) nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 41 Cost., per l’erroneo assunto, con motivazione risultata manifestamente illogica, di fungibilità completa di tutte le posizioni lavorative aziendali, nonostante la risultanza dalle prove testimoniali di mancato svolgimento dalla lavoratrice licenziata di mansioni commerciali.