La disposizione nazionale che preveda la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con la normativa dell’Unione Europea.
Nota a Corte di Giustizia UE 6 novembre 2018, C-684/16
Maria Novella Bettini
La disposizione nazionale in base alla quale: “…se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”, contrasta con la normativa europea (art. 7, Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e art. 31, paragr. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
Così, si è pronunciata la Corte di Giustiza UE (6 novembre 2018, C-684/16) in relazione al rifiuto di versare un’indennità per ferie annuali retribuite non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro di un prestatore che, nel corso di tale rapporto, non aveva chiesto di fruire del periodo feriale.
La Corte, nello specifico, precisa che:
a) il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio essenziale del diritto sociale dell’Unione. Tale principio comprende altresì il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso, v. le sentenze: 17 aprile 2018, C-414/16, punto 75; 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68; C-569/16 e C-570/16, punto 83);
b) dalla richiamata normativa europea discende che il diritto alle ferie annuali retribuite e, quindi, quello all’indennità finanziaria non possano estinguersi a causa del decesso del lavoratore, non potendosi condizionare il diritto alle ferie ad un avvenimento fortuito, pregiudicando la sostanza del diritto medesimo (v. sentenza 19 settembre 2013, C-579/12, punto 32);
c) per evitare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, il lavoratore non riesca a beneficiare, neppure in forma pecuniaria, del diritto alle ferie, il citato art. 7, Direttiva 2003/88/CE riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (così, sentenza 12 giugno 2014, C-118/13, punto 17);
d) pertanto, contrastano con il suddetto art. 7, eventuali previsioni normative in base alle quali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non venga versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al prestatore che non abbia potuto fruire del periodo feriale annuale cui aveva diritto prima della cessazione della relazione lavorativa (ad es. perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento) (v. sentenze del 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06, punto 62; 20 luglio 2016, C-341/15, punto 31; e 29 novembre 2017, C-214/16, punto 65);
e) il pagamento delle ferie è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v., sentenza 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 49) e non può essere sostituito da un’indennità finanziaria salvo il caso di fine del rapporto di lavoro. Ciò, al fine di consentire al dipendente, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro, assicurando una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 60), e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza 20 luglio 2016, C-341/15, punto 34);
f) subordinare la fruizione delle ferie annuali retribuite non godute alla condizione che il lavoratore abbia chiesto, durante il periodo di riferimento, di esercitare detto diritto è contrario all’art. 7 cit.;
g) in sintesi, la mancata richiesta tempestiva delle ferie non estingue il relativo diritto. Il lavoratore, infatti, va “considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest’ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore” (in conformità, sentenza 25 novembre 2010, C-429/09, punti 80 e 81);
h) sicché è necessario evitare, per un verso, “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore”, ad es. incentivando il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, al fine di incrementare la propria retribuzione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza 29 novembre 2017, C-214/16, punto 39); e, per l’altro, situazioni in cui “l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi, invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite”;
i) quanto detto non equivale a costringere il datore di lavoro ad imporre ai suoi dipendenti di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., sentenza 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), ma soltanto assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto medesimo (v., sentenza 29 novembre 2017, C-214/16, punto 63);
l) perciò, il datore di lavoro è tenuto “ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”;
m) l’onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro e la mancata prova in giudizio, da parte del datore di lavoro, di aver esercitato quest’opera di informazione e persuasione comporta la mancata estinzione del diritto, in quanto se il datore non è “in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie … e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute, violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE;
n) diversamente, se il datore di lavoro è in grado di assolvere l’onere probatorio a suo carico e “risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l’art. 7, paragr. 1 e 2, della Direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”;
o) “qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale…in modo da garantirne la conformità alle norme dinanzi citate il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell’indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato”.
Nel diritto interno, va rilevato che la Corte di Cassazione ord. 30 luglio 2018, n. 20091 (in questo sito, con nota di M.N. BETTINI, Monetizzazione delle ferie del dirigente medico), confermando la sentenza di merito – App. Bologna – relativa alla mancata fruizione delle ferie da parte di un dirigente medico, ha posto a carico del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto, l’onere di dimostrare l’impossibilità di fruire a tempo debito delle ferie annuali, al fine di evitarne l’estinzione e ottenere un’indennità economica. Il Collegio ha infatti affermato che “il medico, a ciò onerato, non avesse né allegato, né provato le circostanze ostative ai godimento delle ferie, in quanto costitutive del diritto a percepire l’indennità sostitutiva” ed ha ribadito il principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità per cui: “nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore” (v. fra le tante, Cass. n. 4855/2014).
In tema, v. anche, in questo sito, M.N. BETTINI, Diritto alle ferie e monetizzazione dei periodi non fruiti.