Il calcolo della quota secondo il modello reddituale costituisce un’inammissibile modifica in peius in materia di accesso a pensione con criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato.

Nota a Cass. (ord.) 14 ottobre 2018, n. 27028

Fabio Iacobone

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC), pur avendo poteri riguardanti i criteri di determinazione della misura del trattamento pensionistico (salvo il pro rata), non ha il potere di incidere sulla disciplina contributiva e delle prestazioni e, pertanto, sui requisiti per l’accesso alle pensioni, salvo i poteri già previsti in base alla normativa preesistente (ex D.LGS. n. 509/1994 e art. 3, co. 12, della L. n. 335/1995).

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione ord. 14 ottobre 2018, n. 27028 (v. anche Cass. n. 14/2015, Cass. n. 13607/2012 e n. 25212/2009) con riguardo ad una fattispecie in cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti aveva proposto ricorso avverso la sentenza che aveva accolto la domanda intesa a ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’art.10, co. 8, del Regolamento della Cassa“nella parte in cui introduceva, ai fini del calcolo della quota che si continua a calcolare secondo il modello reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa, in contrasto con la normativa in vigore al momento della maturazione del diritto; con condanna della Cassa a riliquidare in favore del ricorrente la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31/12/2003 sulla base della normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento suddetto ed a corrispondere gli arretrati dovuti oltre accessori”.

I giudici hanno rilevato che le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti previdenziali privatizzati di cui al D.LGS. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato sono illegittime.

In particolare, secondo la Corte, tali enti (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) “non possono adottare – in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” – che è stabilito in relazione “alle anzianità già maturate”, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo – e lesivi dell’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.

In merito, poi, alla violazione della regola del “pro rata” (di cui all’art. 3, co. 12, L. n. 335/1995) non rileva, in senso contrario, il disposto di cui all’art. 1, co. 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va interpretato nel senso che “la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.LGS. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione” (così, Cass. n. 8847/2011).

Tali orientamenti sono stati successivamente confermati dalle Sezioni Unite (pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015),secondo cui in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.LGS. n. 509/1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, co. 12, della L. n. 335/1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, co. 763, della L. n. 296/2006, come interpretata dall’art. 1, co. 488, della L. n. 147/2013.

Si tratta di pronunce fondate su argomenti a carattere generale che valgono anche per le modifiche in peius (introdotte con il nuovo “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”, approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dal 1 gennaio 2005) che hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione,  modifiche che non possono perciò trovare applicazione al caso di specie.

Cassa previdenza dottori Commercialisti e calcolo della quota
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