La comunicazione al sindacato deve consentire il controllo sulla riduzione di personale adottata dal datore di lavoro e sui criteri di scelta dei lavoratori ed il termine di 7 giorni per la comunicazione agli enti regionali dell’elenco degli espulsi e delle modalità di applicazione dei criteri è cogente e perentorio.
Nota a Cass., ord., 2 novembre 2018, n. 28034
Annarita Lardaro
La comunicazione “preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria” (art. 4, co. 2, L. n. 223/1991), da parte delle imprese che intendano procedere a licenziamenti collettivi per riduzione di personale, è finalizzata al controllo sulla effettività della scelta adottata dal datore di lavoro e sui criteri di scelta dei lavoratori, con la comparazione, in funzione dello scopo perseguito, fra tutte le professionalità in servizio e le modalità di concreta applicazione (v. Cass. n. 18158/2018).
Ciò, anche nell’ipotesi di un criterio unico che riguardi tutti i lavoratori e in un contesto di cessazione dell’attività e di azzeramento del personale.
Infatti, “quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva” (v. Cass. n. 24352/2017 e Cass. n. 18306/2016).
Il che rileva soprattutto quando “la gradualità delle operazioni di chiusura, e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede la applicazione di criteri di scelta predeterminati controllabili da tutti i soggetti interessati”.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (ord. 2 novembre 2018, n. 28034), la quale sottolinea altresì la natura cogente e perentoria del periodo di “sette giorni dalla comunicazione dei recessi” (in cui “l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria…” – v. art. 4, co. 9, secondo periodo, L. n. 223/1991, come mod. dalla L. n. 92/2012 – c.d. Legge Fornero).