“Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, al dipendente dimissionario si applica l’istituto della riammissione in servizio, che non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un nuovo rapporto, anche se disposizioni di legge (quale l’art. 132, DPR. n. 3/1957) o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l’attribuzione dell’anzianità pregressa; pertanto, ai fini della progressione economica maturata dopo le dimissioni, va considerato come termine iniziale la data del provvedimento di riammissione in servizio, da cui decorre l’anzianità nella qualifica del dipendente riammesso agli effetti sia giuridici che economici” (Così, Cass. S.U. 21 dicembre 2009, n. 26827; Cass. 21 novembre 2018, n. 30126; Cass. 18 dicembre 2017, n. 30342).
G.I.V.