Nel settore pubblico, il contratto collettivo nazionale può riservare la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata alle associazioni firmatarie dello stesso contratto nazionale.
Nota a Trib. Modena 12 novembre 2018, n. 1318
Maria Novella Bettini
Nell’area del pubblico impiego, “il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali” (Cass. n. 214/2018). Ciò implica che “i contratti integrativi siano connessi a materie e ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale e ne costituiscano lo sviluppo”.
Lo ha affermato il Tribunale di Modena (12 novembre 2018, n. 1318), rigettando il ricorso per condotta antisindacale proposto da un sindacato di settore contro un’azienda ospedaliera che non l’aveva ammesso al tavolo della contrattazione decentrata.
Nella fattispecie, il sindacato (NURSIND) aveva presentato ricorso avverso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena sostenendo che questa aveva illegittimamente negato la sua partecipazione alle trattative per la contrattazione integrativa. Per il sindacato ricorrente, tale diniego era ingiustificato poiché si trattava di un livello di contrattazione autonomo, nel quale sono ammessi a partecipare non solo i sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale ma tutti quelli maggiormente rappresentativi, a prescindere dalla firma del contratto nazionale.
Nello specifico, il sindacato lamentava che sebbene fosse stato ammesso dall’ARAN alla contrattazione collettiva nazionale ex art. 43, D.LGS. n. 165/2001, era stato escluso illegittimamente dalle trattative a livello decentrato e integrativo, sulla base dell’art. 8 ccnl, che riservava alle sole associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale la legittimazione a partecipare alla contrattazione integrativa.
Secondo il sindacato, tale norma, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (n. 231/2013) violava il combinato disposto degli artt. 40 e 43 D.LGS. n. 165/2001 poiché, “stante l’autonomia dei due livelli di contrattazione, tutti i sindacati maggiormente rappresentativi, a prescindere dalla loro adesione al contratto collettivo nazionale, devono ritenersi legittimati a partecipare alle trattative per la contrattazione integrativa poiché privare un’associazione sindacale rappresentativa del diritto di partecipare alla contrattazione integrativa per il solo fatto di avere rifiutato la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale costituisce una violazione del principio di libertà sindacale protetto dall’art. 39 Cost.”.
Il Tribunale giunge, invece, a conclusioni diverse, rilevando che, nel pubblico impiego, “il legislatore ha espressamente disciplinato il rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione collettiva, alla luce delle peculiarità proprie del settore ex art. 97 Cost, dei vincoli derivanti dall’art. 81 Cost. e dell’efficacia erga omnes delle previsioni contrattuali adottate sia a livello nazionale che integrativo”; e che, ai sensi dell’art. 40/3-bis, D.LGS. n. 165/2001, “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”; inoltre, il co. 3-quinquies della stessa norma aggiunge “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole [dei contratti integrativi] sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
In questo quadro, l’art. 8 ccnl, che esclude le associazioni sindacali rappresentative non firmatarie dello stesso contratto dalla partecipazione al livello integrativo di contrattazione, non può ritenersi contrario all’art. 39 Cost., in quanto:
– la scelta di affidare al contratto collettivo nazionale l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione è conforme all’art. 39 Cost. per il carattere di “specificità della contrattazione integrativa nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.a. e la sua natura derivata dalla contrattazione nazionale”;
– pur riconoscendo che i due livelli di contrattazione sono distinti e autonomi, “il secondo deriva dal primo e – nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.a. – non ha quel livello di autonomia che il sindacato ricorrente gli attribuisce e che giustificherebbe … la sua legittimazione a partecipare alle trattative per il secondo livello anche senza avere sottoscritto il contratto collettivo nazionale”.