“La consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua simili valutazioni, in linea di massima, non se ne deve tenere conto” (così, il consolidato e condiviso indirizzo della Corte di Cassazione: v. Cass. SU 6 maggio 2008, n.11037 e Cass. 29 agosto 2011, n. 17720).
M. B.
Consulenza tecnica: limiti