Il contribuente che nel 2014 ha iniziato la propria attività, avvalendosi del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui al D.L. n. 98/2011, può passare, nell’anno 2018, al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.
Nota a AdE Risposta 20 novembre 2018, n. 72
Francesco Palladino
Con la Risposta all’interpello n. 72, pubblicata in data 20 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito la questione relativa al passaggio dei contribuenti c.d. “superminimi” dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, D.L. n. 98/2011, all’attuale regime forfetario previsto dalla L. n. 190/2014.
In estrema sintesi, sia il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, sia il regime forfetario prevedono un regime fiscale vantaggioso e semplificato a favore delle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione. Il beneficio principale consiste in una tassazione particolarmente contenuta e viene riconosciuto ai soggetti che rispondono a specifici requisiti, tra i quali il rispetto di una soglia massima di ricavi conseguiti o compensi percepiti nonché il rispetto di un limite massimo di beni strumentali.
Nel dettaglio, il regime fiscale di vantaggio prevedeva la tassazione del reddito, determinato con criteri stabiliti dalla legge, in misura ridotta applicando l’aliquota agevolata del 5% per un quinquennio dall’inizio dell’attività e fino al compimento del 35° anno di età del contribuente.
Il regime forfetario, invece, dopo aver eliminato il requisito del limite di età, accordava una tassazione del reddito, determinato con criteri forfetari, sempre nella misura ridotta del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, ma disponeva l’applicazione di un’aliquota del 15% in tutti in quei casi in cui, al ricorrere di tutti gli altri requisiti di accesso e permanenza al regime, non risulti soddisfatto il solo requisito della “nuova attività”.
Un contribuente, l’istante della Risposta in esame, che aveva in origine esercitato l’opzione per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ma che, successivamente, riteneva più conveniente per le sue esigenze il regime forfettario, interpellava l’Amministrazione finanziaria per capire se ostasse al passaggio il necessario rispetto dell’obbligo di permanenza nel regime di vantaggio per un quinquennio, oppure se potesse transitare dal regime di vantaggio al nuovo regime forfetario in qualunque momento.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate prende le mosse da una ricostruzione del quadro normativo che, nel tempo, ha disciplinato i diversi regimi di favore cui potevano optare i contribuenti.
In particolare, l’Agenzia ha ricordato come l’introduzione del regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014, con decorrenza dal 2015, ha comportato l’abrogazione dei regimi fiscali agevolati in vigore fino al 31 dicembre 2014, tra i quali quello per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. n. 98/2011. In dettaglio, il regime in parola è stato abrogato dalla L. n. 190/2014 (e, dunque, non poteva essere più esercitata l’opzione per la sua applicazione), salvo stabilire, con la medesima legge, la sua validità fino a scadenza, per coloro che già lo applicavano. Subito dopo, la L. n. 190/2014 ha però concesso per il solo 2015 la possibilità di esercitare ex novo l’opzione per il regime in esame.
Oltre a prevedere l’abrogazione del regime per l’imprenditoria giovanile (salva la gradualità con la quale era stato stabilito che questa avvenisse), il legislatore si era occupato anche di precisare le opzioni concesse a coloro che già lo applicavano. A questi era stata accordata la possibilità di scegliere se continuare ad applicare detto regime fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del 35° anno di età) oppure se transitare nel “nuovo” regime forfetario, potendo beneficiare, tra l’altro, dell’aliquota al 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio dall’inizio dell’attività in regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011.
In un tale contesto normativo, all’istante dell’interpello in epigrafe, non era dunque chiaro se, effettuata la scelta di permanere nel regime di vantaggio fino alla scadenza naturale in applicazione dell’art. 1, co. 88, della L. n. 190/2014, egli potesse successivamente transitare ad un altro regime prima del decorso del quinquennio di cui all’art. 27, co. 1 del D.L. n. 98/2011, oppure se detto periodo residuo fosse vincolante e quindi non gli permettesse di transitare ad un altro regime opzionale.
A questo proposito la risposta n. 72/2018 dell’Agenzia delle entrate è stata dirimente, fissando lo spartiacque tra “vecchio” e “nuovo” regime alla data del 31 dicembre 2014.
L’Ufficio ha infatti precisato che:
– i soggetti che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio entro il 31 dicembre 2014, possono transitare in qualunque momento al regime forfetario, benché si siano avvalsi della possibilità prevista dall’art. 1, co. 88, L. n. 190/2014 di continuare ad applicare il regime di vantaggio; ciò nel presupposto che il regime di vantaggio fosse in illo tempore il regime naturale per i soggetti che ne possedevano i requisiti (cfr. Ris. n. 65/E del 23 luglio 2015);
– i soggetti che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio dal 1° gennaio 2015 (giusta la proroga concessa dalla L. n. 190/2014), possono transitare al regime forfetario solo dopo il decorso di almeno un triennio, in quanto “il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene” (così testualmente la risoluzione in esame).
I chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta n. 72/2018, potrebbero avere effetti significativi sulla posizione fiscale di tutti quei soggetti che, nel prossimo futuro, si troveranno nelle condizioni di dover valutare il transito dall’attuale regime forfetario alla flat tax attualmente allo studio degli organi del Governo.