Nell’ipotesi di cambio di appalto non si può derogare in peius a quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Nota a Trib. Milano 10 ottobre 2018, n. 2528

Francesco Belmonte

In seguito al cambio di appalto, l’azienda subentrante che assorba l’intera forza lavoro non può prevedere una diversa modalità di calcolo di alcuni elementi retributivi (come i ratei di 13a e 14a mensilità).

L’affermazione è del Tribunale di Milano (10 ottobre 2018, n. 2528), il quale rileva come non sussista alcuna fonte primaria o secondaria che legittimi una tale condotta.

Nello specifico, i giudici hanno ritenuto non ammissibile il comportamento di una società cooperativa subentrante nell’appalto. Questa, infatti, malgrado l’applicazione del ccnl (nella specie, spedizione, trasporto merci e logistica) come indicato nel contratto di assunzione, procedeva a calcolare i ratei di 13a, 14a mensilità, ex festività e ROL (riduzione dell’orario di lavoro) in ragione delle sole ore ordinarie lavorate nel mese. Ciò, malgrado il ccnl non prevedesse alcuna disciplina in deroga per i trattamenti economici e retributivi dei lavoratori.

In particolare, il Tribunale osserva che l’unica fonte normativa primaria in tema di contratti integrativi aziendali è il D.L. n. 138/2011, conv. con mod. in L. n. 148/2011, che individua all’art. 8, co. 2, le materie che possono essere oggetto di contrattazione aziendale “tra le quali non vi è certamente quella relativa ai trattamenti economici e retributivi dei lavoratori”.

Cambio di appalto e trattamento economico
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