La valutazione complessiva della gravità delle inadempienze del lavoratore consente di prendere in considerazione, ai fini del licenziamento disciplinare, anche fatti accaduti oltre due anni prima del recesso.
Nota a Cass. (ord.) 11 dicembre 2018, n. 32043
Andrej Evangelista
Il guardiano turnista che viola le regole di sicurezza è gravemente inadempiente anche nei confronti degli obblighi lavorativi, ledendo irrimediabilmente l’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (ord. 11 dicembre 2018, n. 32043), con riferimento al caso di un guardiano turnista sorpreso dal direttore di stabilimento, durante un’ispezione notturna, con la propria auto nel piazzale antistante il refettorio da solo, in violazione delle regole di sicurezza che imponevano di essere sempre in due durante il turno notturno. Il guardiano dichiarava di non sapere dove si trovasse il proprio compagno di turno e, invitato a spostare la propria auto in luogo consono, chiedeva al direttore di stabilimento a non essere polemico; “successivamente, all’interno del refettorio e colà rinvenuta una sedia a sdraio, richiesto di chi fosse, inizialmente non rispondeva e successivamente la scagliava contro un tavolo e apostrofava il direttore di stabilimento dicendo: ‘vaffanculo, sei qui a rubare lo stipendio, vai a letto a dormire, vaffanculo’”.
Nell’ambito della valutazione complessiva della condotta del lavoratore, i giudici – rilevando che appena due giorni prima il dipendente era stato sorpreso a dormire in refettorio durante il turno, disteso su una brandina, a luci spente e con una mascherina sugli occhi e che, malgrado la contestazione del fatto stesso, non aveva rimosso la brandina ma l’aveva nascosta in locale attiguo – hanno sottolineato che:
- la natura di insubordinazione del comportamento illecito era avvalorata dalla personalità volutamente inottemperante alle disposizioni aziendali già manifestata in relazione al precedente addebito;
- il principio di immutabilità della contestazione, pur precludendo al datore di lavoro di licenziare per motivi diversi da quelli contestati, “non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio” (v. anche Cass. n. 1145/2011).