In caso di violazione dell’obbligo datoriale di assegnare il lavoratore a mansioni alternative compatibili con il suo stato di salute si applica la tutela reintegratoria c.d. attenuata (art. 18, co. 7 e 4, Stat. Lav.).
Nota a Cass. 12 dicembre 2018, n. 32158
Flavia Durval
Al licenziamento illegittimo intimato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore (artt. 4, co. 4, e 10, co. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68) con violazione dell’obbligo di repêchage (ossia senza adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute) si applica la c.d. tutela reintegratoria attenuata prevista dal co. 4 dell’art. 18, Stat. Lav., come novellato dall’art. 1, L. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero).
Tale principio è affermato dalla Corte di Cassazione (12 dicembre 2018, n. 32158; in conformità v. Cass. n. 18020/2017; Cass. n. 19774/2016, in questo sito, con nota di F. BELMONTE, Pubblico Impiego: inabilità assoluta e disciplina rimediale al licenziamento illegittimo; Cass. n. 24377/2015), secondo cui:
– la soluzione che riconduce l’obbligo di repêchage “al concetto di mancanza degli estremi del giustificato motivo” è coerente con il successivo sviluppo della legislazione in materia di licenziamenti intimati (rispetto a contratti di lavoro stipulati successivamente al 7 marzo 2015 e difformi dal modello legale) dal D.LGS. 7 marzo 2015 n. 23 (art. 2, co. 1) che prevede, nell’ipotesi di “difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore”, la tutela reintegratoria piena;
– posto che il licenziamento per motivo oggettivo in violazione dell’obbligo datoriale di assegnare il lavoratore a possibili mansioni alternative, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, è indubbiamente qualificabile come ingiustificato, “rappresenterebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repêchage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica”;
– negare tale tutela, peraltro, contrasterebbe con il peculiare sostegno apprestato dal diritto dell’Unione Europea ai lavoratori con disabilità mediante la direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, «comprese le condizioni di licenziamento», la quale protegge, all’art. 1, il fattore soggettivo dell’«handicap» (v. sul punto Cass. n. 6798/2018 e n. 12911/2017).